Condominio

Ok al cancello chiuso anche se ci sono negozi

di Patrizia Maciocchi

È valida la delibera con la quale l’assemblea decide la chiusura per tutto il giorno del cancello e delle sbarre di accesso all’area condominiale, all’interno della quale ci sono dei negozi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 151 del 5 gennaio 2017. Sul tavolo dei giudici è dunque finita una “faida” del cancello tra proprietari dei negozi e degli appartamenti, durata 36 anni e persa dai negozianti.

L’ultimo atto della querelle, iniziata nel 1981, erano due delibere del 2004, con le quali il condominio stabiliva la chiusura del cancello d’accesso all’area privata per tutto l’arco della giornata con la sola eccezione del tempo necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci. Pronto era scattato il ricorso accolto - in parte - dal tribunale, che aveva annullato il divieto.

Questa volta la decisione aveva scontentato il condominio che aveva ottenuto soddisfazione dalla Corte d’appello. I giudici avevano considerato legittimo il volere dell’assemblea e respinto la tesi dei negozianti secondo i quali la controversia andava valutata sulla base dell’articolo 1102 del Codice civile, sull’uso della cosa comune come ritenuto dal Tribunale.

Per la Corte territoriale invece l’articolo del Codice civile da tenere come riferimento era il 1120, sulle innovazioni all’uso della cosa comune. In quella prospettiva il divieto di tenere aperto il cancello per tutta la giornata era coerente con il regolamento condominiale.

Un atto con il quale gli spazi di proprietà comune erano destinati, per tutte le ore diurne, alla ricreazione dei bimbi del condominio, e le aree interdette anche alla sosta delle auto fatta eccezione per i brevi istanti necessari a salire e scendere dalle macchine. Una destinazione stabilita, per la prima volta, con una delibera datata 1981, con la quale era stata votata l’installazione di un cancello scorrevole che consentiva la consegna e il prelievo delle merci. La volontà era stata confermata dieci anni più tardi con un’altra delibera inutilmente impugnata. Nel 2004 c’erano state due delibere per ribadire la necessità della chiusura permanente con l’eccezione già indicata, proprio per risolvere la guerra tra i condomini proprietari degli appartamenti e i condomini proprietari dei negozi.

La Corte d’appello aveva, tra l’altro, stabilito la mancanza di legittimazione dei condomini conduttori ad agire in giudizio. I gestori, dal canto loro, avevano rivendicato il diritto a contestare davanti a un giudice un provvedimento , che incideva sul loro interesse a utilizzare le aree comuni in modo da trarne il maggior profitto possibile rispetto all’attività svolta.

La Suprema corte ricorda però che il potere di impugnare le delibere condominiali compete (articolo 1137 del codice civile) ai titolari dei diritti reali delle singole unità, anche nel caso l’immobile sia affittato, salvo quando oggetto del contendere sia il riscaldamento e il condizionamento d’area.

Nel merito, per i commercianti è stato inutile far presente che i tempi erano cambiati: i bambini non giocavano più all’aperto e l’area era normalmente utilizzata come parcheggio, anche di giorno, dai condomini che possedevano un posto auto oltre che per il transito dei fornitori dei negozi.

La Corte d’Appello, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto tenere presente i cambiamenti nei comportamenti e l’evoluzione nell’uso della cosa comune. Nel ricorso la Corte territoriale veniva contestata anche per aver affermato che la chiusura del cancello non era un’innovazione che aveva reso l’area inservibile all’uso di alcuni condomini. Mentre per i negozianti la chiusura doveva essere considerata un’innovazione vietata, perché aveva sensibilmente diminuito l’utilità del bene comune, dal punto di vista della visibilità e dell’accesso, anche potenziale alla clientela. Per la Cassazione però la sentenza è corretta. Le due delibere, una confermativa dell’altra, erano in linea con il Regolamento e rispettosa del codice civile perché non aveva reso l’area inservibile a nessuno dei condomini.

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