Le azioni contro l’impresa e il direttore dei lavori
Ancorché i lavori siano stati appaltati dal condominio con un unico contratto, una parte di essi dev'essere addebitata ai soli condòmini e non al condominio, sicché è necessario esaminare attentamente il contratto e il capitolato d’appalto.Stando al lettore, per i lavori alle parti comuni sarebbero intervenute contestazioni dei lavori a carico dell’impresa e del direttore lavori. Se così è, deve applicarsi – nei confronti dell’appaltatore – la disposizione dell'articolo 1667 del Codice civile, per il quale «l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna». Nei confronti del direttore dei lavori si applica invece l’articolo 2226, penultimo comma, del Codice civile, secondo il quale «il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna».Nel caso in cui non abbia contestato le difformità e i vizi relativi alle parti comuni nei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legge, la responsabilità dei danni fa capo all’amministratore.
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