L'esperto rispondeCondominio

Le azioni contro l’impresa e il direttore dei lavori

Silvio Rezzonico

La domanda

In un condominio viene deciso, in autunno, di effettuare lavori di manutenzione straordinaria al prospetto e ai balconi, anche per regolare meglio il deflusso dell’acqua piovana. L’assemblea approva un preventivo di oltre 70mila euro per prospetto, calpestio del tetto e dei balconi con rimozione del pavimento esistente, relativa impermeabilizzazione e collocazione di un nuovo pavimento. In estate l’amministratore del condominio si rende conto che gli anticipi lavori versati ammontano alla quasi totalità della spesa preventivata, senza che i lavori eseguiti corrispondano alla metà; inoltre, nel prospetto e nei pavimenti dei balconi vengono rilevati errori di realizzazione. Nell’attesa di chiarire le rispettive posizioni, il consiglio di amministrazione e l’amministratore autorizzano la prosecuzione dei lavori, contestando comunque le numerose inadempienze al direttore dei lavori e all’impresa esecutrice. L’assemblea è stata informata del contenzioso mesi dopo. Chi è responsabile?

Ancorché i lavori siano stati appaltati dal condominio con un unico contratto, una parte di essi dev'essere addebitata ai soli condòmini e non al condominio, sicché è necessario esaminare attentamente il contratto e il capitolato d’appalto.Stando al lettore, per i lavori alle parti comuni sarebbero intervenute contestazioni dei lavori a carico dell’impresa e del direttore lavori. Se così è, deve applicarsi – nei confronti dell’appaltatore – la disposizione dell'articolo 1667 del Codice civile, per il quale «l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna». Nei confronti del direttore dei lavori si applica invece l’articolo 2226, penultimo comma, del Codice civile, secondo il quale «il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna».Nel caso in cui non abbia contestato le difformità e i vizi relativi alle parti comuni nei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legge, la responsabilità dei danni fa capo all’amministratore.

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