Condominio

I parcheggi pertinenziali devono essere in «immediata contiguità»

di Pietro Verna

Il regime di favore previsto dall' articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (“ i proprietari di immobili possono realizzare nei locali siti al pianterreno dei fabbricati [e nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne] parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”) si applica soltanto nel caso in cui si concretizzi un rapporto di immediata contiguità fisica tra il fabbricato principale e l'area asservita a parcheggio. Il che esclude che tale regime possa essere riconosciuto ad aree liberamente individuate sul territorio comunale (Tar Campania- Napoli, sentenza n. 4358/2016)
Con l'enunciazione di questo principio il giudice amministrativo ha respinto il ricorso proposto contro il Comune di Gragnano che aveva negato ai proprietari di un terreno il permesso di costruire nell'area ivi adiacente un parcheggio interrato su due livelli per complessivi n. 95 box da cedere a terzi. Diniego che l' Ente locale aveva motivato sulla base di una più stringente regolamentazione nel frattempo intervenuta (200 metri di distanza massima fra il fabbricato e il parcheggio; rapporto di 1 metro quadro di superficie a parcheggio per ogni 10 metri cubi di volume ; altezza non superiore a 2,5 metri).
Il ricorso e la sentenza
I ricorrenti avevano contestato la decisione del Comune denunciando che la stessa era stata adottata senza tener conto che l'entrata in vigore del nuovo regolamento era avvenuta da oltre due anni dalla presentazione dall'istanza di rilascio del titolo edilizio e che il regolamento avrebbe violato l'articolo 9,comma 1 della legge n. 122/1989 per aver imposto criteri più rigorosi rispetto a quelli previsti dal legislatore.
Denuncia che il Tar ha “archiviato” alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
-i provvedimenti amministrativi devono osservare le norme vigenti al momento della loro adozione ( principio del “tempus regit actum”), con la conseguenza che l'amministrazione deve anche considerare le modifiche normative intervenute nel corso del procedimento (da ultimo, Consiglio di Stato n. 3113/2016) ;
- condizione imprescindibile per l'applicazione del suddetto articolo è che si tratti di parcheggi asserviti a singole unità immobiliari ossia a parcheggi “fruibili solo da chi si trova in un rapporto di pertinenzialità materiale con tali unità” ( Cassazione, n. 45068/2011; Consiglio di Stato, n. 2116/2016).
Pertinenzialità che nel caso di specie i ricorrenti non hanno provato sicché - argomenta la sentenza- rimane “assolutamente incerta la riconducibilità del progetto all'articolo 9 della legge n. 122 del 1989 [mentre] le prescrizioni adottate dall'amministrazione comunale non travalicano nel loro complesso il limite della ragionevolezza e della proporzionalità”.

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