Condominio

Convocazione ricevuta dopo 10 giorni di giacenza all’ufficio postale

di Paolo Accoti

Destinatario assente, quando può considerarsi perfezionata la comunicazione del verbale assembleare: la Cassazione offe una decisione “fuori dal coro”
In virtù della consolidata giurisprudenza tanto l'avviso di convocazione dell'assemblea, quanto la comunicazione del verbale assembleare ai condòmini assenti, sono da considerarsi “atti recettizi” ai sensi dell'art. 1335 Cc, per cui vige il principio della «presunzione di conoscenza», in virtù del quale «la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia».
L'anzidetto principio è stato di recente ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22311, pubblicata in data 3 novembre 2016, con la quale la stessa ha avuto modo di affermare che è dal momento in cui la comunicazione giunge all'indirizzo del destinatario, sia pure assente, che la stessa entra nella sfera di conoscenza del ricevente, in particolare, ciò avviene dal tempo del rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, <<e non già con il momento in cui la missiva fu consegnata (Cass. 27 luglio 1998, n. 7370; Cass. 1 aprile 1997, n. 2847; Cass. 23 settembre 1996, n. 8399; Cass. 13 agosto 1981, n. 4909; Cass. 11 febbraio 1978, n. 628. Cfr. da ultimo Cass. 4 agosto 2016, n. 16330)>>.
Pertanto, in applicazione del suddetto principio, «la raccomandata, nel caso di momentanea assenza del destinatario (e di altra persona abilitata a riceverla), deve ritenersi entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario nel momento in cui viene rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale».
Con particolare riferimento alla comunicazione del verbale assembleare ai condòmini assenti, altrettanto recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6813, pubblicata in data 7 aprile 2016, ha statuito come «la prova dell'avvenuto recapito della lettera raccomandata contenente il verbale dell'assemblea condominiale all'indirizzo del condomino assente all'adunanza comporta l'insorgenza della presunzione iuris tantum di conoscenza, in capo al destinatario, posta dall'art. 1335 cod. civ., nonchè, con essa, la decorrenza del dies a qua per l'impugnazione della deliberazione, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. (Cass., Sez. 6- 2, 27 settembre 2013, n. 22240)>».
Tuttavia, con la sentenza n. 25791, pubblicata in data 14 dicembre 2016, la Corte di Cassazione con una decisione che appare in aperto contrasto con i principi sopra affermati, apre la via ad una diversa valutazione in ordine al momento in cui può ritenersi perfezionata la comunicazione del verbale assembleare ai condòmini assenti e, conseguentemente, anche per quanto concerne la notifica dell'avviso di convocazione dell'assemblea.
La problematica riguarda il termine decadenziale di trenta giorni, ex art. 1137 Cc, per impugnare le delibere dell'assemblea, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
In caso di destinatario assente, “fino a ieri” appariva pacifico il principio per cui, il termine iniziava a decorrere dalla data di consegna dell'avviso di ricevimento rilasciato al destinatario assente, a prescindere dalla data del ritiro materiale del plico presso l'ufficio postale, in virtù dell'anzidetto principio di recettizietà di tali atti, ex art. 1335 Cc.
Con la decisione n. 25791/2016, la Suprema Corte, come accennato, rivede la propria posizione sostenendo come «Questa Corte ha affermato che la prova dell'avvenuto recapito della lettera raccomandata contenente il verbale dell'assemblea condominiale all'indirizzo del condomino assente all'adunanza comporta l'insorgenza della presunzione “iuris tantum” di conoscenza, in capo al destinatario, posta dall'art. 1335 cod. civ., nonché, con essa, la decorrenza del “dies a quo” per l'impugnazione della deliberazione, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. (cfr. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22240 del 27/09/2013 Rv. 627897). Il principio di carattere generale enunciato nella predetta decisione è sicuramente condivisibile ove lo si colleghi effettivamente “all'avvenuto recapito dell'atto all'indirizzo del condomino assente”, ma il problema per l'interprete sorge allorché l'atto non venga di fatto recapitato all'indirizzo ma venga compiuto solo un tentativo di recapito stante l'assenza del destinatario o delle persone abilitate alla ricezione: in tale ipotesi appare davvero arduo estendere la suddetta regola perché il presupposto è ben diverso».
Ecco che allora, a dire della Corte, allorquando il plico contenente il verbale della deliberazione non viene consegnato all'indirizzo del destinatario, perché assente, ma depositato presso l'ufficio postale per mancato reperimento del destinatario o di altra persona incaricata della ricezione, mancherebbe il presupposto essenziale per l'applicabilità della presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 Cc, vale a dire l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario.
A tale fattispecie, quella dell'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario, a dire della Corte, non può essere giuridicamente equiparato il rilascio dell'avviso di tentativo di consegna che, peraltro, è costituito da «un modulo non contenente l'indicazione del contenuto dell'atto a cui si riferisce».
Ciò posto, continua il Giudice di legittimità, «la questione di diritto che si pone in tal caso consiste nello stabilire quando, in caso di spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, possa ritenersi avvenuta “la comunicazione” da cui l'art. 1137 cc fa decorrere il termine di trenta giorni prescritto, sotto pena di decadenza, per l'impugnazione».
La soluzione adottata che, come detto, si discosta dai principi comunemente accettati in precedenza, prende spunto dalle notificazioni effettuate a mezzo posta, ai sensi del IV comma dell'articolo 8 Legge n. 890/1982, vale a dire per le notificazioni degli atti giudiziari.
Pertanto, conclude la Corte, «la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore».
La sentenza, pertanto, risulta particolarmente importante atteso che, nei fatti, sposta il termine di impugnazione della delibera di dieci giorni in caso di destinatario assente, come avviene comunemente, in caso di assenza del destinatario, per gli atti giudiziari, la cui notifica si intende perfezionata al decorrere del decimo giorno dal rilascio dell'avviso di giacenza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©