Condominio

Amianto in condominio, prime valutazioni sul disegno di legge

di Sergio Clarelli


Il disegno di legge, presentato nei giorni scorsi, destinato al riordino della normativa in materia di amianto, si concretizza in un Testo Unico che, essendo l'amianto uno dei rischi più normati in assoluto, consiste di fatto in una sistematizzazione delle numerose norme attuali, derivanti da molteplici dispositivi legislativi, e in particolare tra questi, in primis, la legge fondamentale 257 del 27 marzo 1992, il Dm sanità 6 settembre 1994 e il Testo Unico Sicurezza (Dlgs 81/2008 e s.m.i.).
La bozza di Testo Unico prevede 129 articoli che comprendono norme di carattere generale, e, tra l'altro, norme afferenti alla tutela dell'ambiente, agli obblighi della Pubblica amministrazione, alla tutela della sicurezza del lavoro, alla tutela della salute collettiva, alle misure previdenziali, agli incentivi per gli interventi di bonifica, alle misure per la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche, alle misure per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, all'istituzione dell'Agenzia Nazionale Amianto, alle sanzioni, alle disposizioni processuali e abrogazioni, alla consulenza tecnica d'ufficio nel rito del lavoro, alle disposizioni per l'ammissione delle vittime dell'amianto e dei loro familiari al patrocinio a spese dello Stato e così via, oltre ad alcuni allegati.
Innanzi tutto, vengono giustamente specificati meglio i soggetti titolari di tutti gli obblighi inerenti alla gestione del rischio amianto, ribadendo che essi rimangono in capo al proprietario dell'edificio o dei beni contenenti amianto e, in caso di proprietà condominiale, sottolineando che tali obblighi afferiscono all'amministratore di condominio sia per le parti comuni sia per le singole unità immobiliari. Nel caso poi di edifici o beni di proprietà pubblica, tali obblighi gravano sul soggetto che ha la disponibilità giuridica dei locali o dei beni in cui sono presenti materiali contenenti amianto e nel caso di interventi strutturali in edifici assegnati in uso a Pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, gli obblighi gravano sul soggetto tenuto per effetto di norme o convenzioni alla fornitura, concessione o manutenzione degli stessi. In tal caso gli obblighi si intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ha l'obbligo giuridico di provvedere.
In particolare, per quanto riguarda l'obbligo di denuncia della presenza di materiali contenenti amianto, già previsto dalla legge 257/1992, per i materiali friabili e in alcune regioni, a seguito di apposite leggi regionali, per tutti i manufatti, friabili e compatti, questa bozza di Testo Unico prevede che deve essere denunciata la presenza di materiali integri suscettibili di danneggiamento e dei materiali danneggiati e che saranno emanate successivamente nuove disposizioni in proposito. In ogni caso, si osserva che, come detto, la legge 257/1992 e alcune normative regionali prevedono già la denuncia della presenza di tutti i manufatti (friabili, a livello nazionale, oppure friabili e compatti in alcune regioni), compresi quindi anche i materiali integri non suscettibili di danneggiamento che invece ora sarebbero esclusi dall'obbligo di denuncia. A nostro avviso, questa scelta rappresenta di fatto un passo indietro perché, ai fini di un censimento corretto ed esaustivo, relativo alla presenza di amianto di natura antropica sul territorio, sarebbe importante introdurre un obbligo generalizzato, a livello nazionale, di denuncia della presenza di qualsiasi manufatto contenente amianto, friabile o compatto, integro, suscettibile o meno di danneggiamento oppure danneggiato.
Inoltre, viene introdotto un obbligo di bonifica "da attuare senza ritardo" per i materiali integri suscettibili di danneggiamento quando non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento mediante provvedimenti idonei a scongiurare il medesimo pericolo di danneggiamento e viene altresì ribadito l'obbligo di bonifica solo per i materiali danneggiati (se l'estensione del danno è minore del 10% dell'intera superficie del manufatto rimane, come attualmente, solo l'obbligo di restauro localizzato).
Una delle maggiori novità della bozza di Testo Unico è rappresentata dall'istituzione dell'Agenzia Nazionale Amianto con molteplici compiti che vanno dall'acquisizione dei dati di censimento, alla formazione e aggiornamento del personale ispettivo e tecnico, alla predisposizione di disciplinari tecnici dell'amianto e così via. Accogliamo con favore questa novità anche perché essa va nella stessa direzione della proposta di Assoamianto, formulata fin dai primi anni duemila, che riguardava l'istituzione di un'Authority sull'amianto con ampi compiti di indirizzo e di coordinamento.
Altra novità è rappresentata dall'obbligo, da parte dell'impresa di bonifica, di trasmettere copia del piano di lavoro all'organo di vigilanza, non più almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori ma almeno 10 giorni prima. A nostro avviso, questo rappresenta un tempo alquanto ristretto per le ASL per formulare eventuale motivata richiesta di integrazione o per modificare il piano di lavoro oppure per rilasciare eventuale prescrizione operativa. In ogni caso, in questa bozza di Testo Unico rimane un refuso perché si ribadisce che "L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza", senza quindi correggere i "trenta giorni" con i "dieci giorni".
Per quanto riguarda poi l'individuazione della presenza di amianto prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, attualmente prevista dall'articolo 248 del Testo Unico Sicurezza, da un lato si specificano, giustamente, le tipologie di lavori per i quali occorre effettuare questa individuazione e dall'altro però si ribadisce, come nella norma attuale, che per questa individuazione si possono chiedere informazioni ai proprietari (aggiungendo in questa bozza coloro i quali hanno comunque la disponibilità giuridica dei locali), senza cogliere invece l'opportunità, come ribadito da anni da Assoamianto, che la ricerca corretta ed esaustiva della presenza di amianto dovrebbe essere affidata a chi ha le competenze per farlo come ad esempio a un coordinatore amianto, abilitato ex art. 10 Legge n. 257/97 e art. 10 DPR 08/08/1994, e non in modo semplicistico e banale chiedendo informazioni a chi semplicemente ha la titolarità o disponibilità giuridica dei locali.
In conclusione, il nostro parere riguardo a un Testo Unico sull'amianto, che raggruppi appunto tutte le norme afferenti alla gestione del rischio amianto, è certamente positivo perché è corretto e utile fornire una visione d'insieme e coordinata di tutte le problematiche afferenti a questo rischio così importante e così trasversale che, come noto, riguarda gli ex esposti, coloro che sono tuttora potenzialmente esposti negli ambienti di vita, in modo più o meno consapevole, e coloro che effettuano operazioni di bonifica e di smaltimento dei manufatti contenenti amianto, con un'esposizione quindi di tipo professionale. È importante però curare in modo puntuale, corretto e competente questa sistematizzazione e questo accorpamento di norme, per cui occorre eliminare refusi, correggere norme non efficaci, evitare ripetizioni, evitare di inserire norme non facilmente attuabili e così via.

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