Condominio

Va rimossa la tettoia del terrazzo che «imbruttisce» il condominio

di Luana Tagliolini

La pensilina che, per colori e conformazione, viola l'aspetto architettonico dell'edificio, comportandone un peggioramento, va rimossa e ripristinato lo stato dei luoghi (Tribunale di Roma, sentenza n. 16718/2016).
Nella fattispecie sottoposta al giudizio del Giudice di merito, un condomino aveva realizzato, sul terrazzo annesso al suo appartamento facente parte del condominio, una tettoia in legno coperta da guaina ardesiata rossa, sorretta da pilastri in ferro sulla cui sommità erano stati apposti pannelli solari.
Gli attori chiedevano la rimozione della pensilina, il ripristino dei luoghi e la condanna al risarcimento dei danni, per violazione dell'articolo 1122 comma 1 codice civile, o, qualora l'opera non fosse dichiara illegittima, la condanna al risarcimento dei danni per violazione dell' articolo 1122 ultimo comma, ossia per non aver preventivamente informato l'amministratore dell'intenzione di eseguire l'opera.
Il richiamo all'articolo 1122 comma 1 codice civile, novellato dalla legge n. 220/2012 (che vieta anche quelle opere, realizzate su parti normalmente destinate all'uso comune, che rechino danno alle parti comunioni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio) è apparso, al giudice di merito, tuttavia superfluo alla luce dell'articolo 1102 codice civile.
Quest'ultimo articolo, infatti, prevede la possibilità per ciascun condomino di servirsi della cosa comune (nel caso in esame, la facciata e il muro perimetrale sul quale il manufatto era ancorato), purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri il pari uso, potendo apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Per giurisprudenza ormai consolidata si intendono richiamati, dall'articolo, anche i limiti del pregiudizio, del rispetto della stabilità e del decoro dell'edificio.
Per decoro dell'edificio è da intendersi ‹‹l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture architettoniche che connotano un fabbricato e che gli imprimono una determinata armonica fisionomia.
L'alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che modifichino l'originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell'edificio tutte le volte che l'immutazione sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto del fabbricato›› (Cassazione, sentenza n. 17398/2004).
Il Tribunale, richiamando tali principi di diritto e tenuto conto delle risultanze del CTU (per il quale il manufatto, per struttura, conformazione e colori, mal si conciliava con il colore delle facciate e con i lineamenti strutturali dell'edificio) ha ritento violato l'aspetto architettonico dell'edificio ed ha accolto la domanda di rimozione dell'opera, condannando il convenuto alla sua demolizione e al ripristino della situazione persistente.
Rigettava, invece, la domanda risarcitoria, non essendo stato provato alcun danno ulteriore rispetto a quello risarcibile in forma specifica conseguibile mediante la demolizione dell'opera. Assorbita, anche la domanda risarcitoria per omessa informazione (art. 1122 ultimo comma cit.).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©