L'esperto rispondeCondominio

La delibera è sempre modificabile in assemblea

Paola Pontanari

La domanda

Un condomino ha realizzato un camino sul tetto, ottenendo tutte le prescritte autorizzazioni, ma dimenticando che il regolamento condominiale vieta qualsiasi opera su parti comuni. L'assemblea condominiale ha posto all'ordine del giorno il tema e, al termine, ha deliberato di non applicare alcuna sanzione al condomino. Dopo pochi mesi alcuni condomini, presenti alla prima assemblea, sembrano voler cambiare idea e propongono di convocare una seconda assemblea ad hoc per ridiscutere l'argomento. Nessun nuovo elemento è, nel frattempo, emerso. È legittimo poter discutere e giungere, paradossalmente, a diverse delibere su uno stesso tema in un arco di tempo di pochi mesi?

La Suprema corte, in periodi diversi, ha affrontato positivamente la questione della possibilità di poter modificare e/o revocare una precedente deliberazione condominiale con una deliberazione successiva.Al riguardo, infatti, con la sentenza n. 1281/1976, la Corte di Cassazione ha affermato che “in materia di condominio le deliberazione assembleari non sono, di regola, mai irrevocabili e possono, perciò, essere modificate o revocate da una valida deliberazione successiva. Le nuove deliberazioni, infatti, purché approvate nei modi e con le formalità di legge o di regolamento, sono perfettamente valide e sono obbligatorie per tutti i condomini, anche, se eventualmente, quelle anteriori, revocate o modificate, siano state prese all’unanimità e le seconde con la maggioranza minima prevista in ordine all’oggetto di ciascuna deliberazione ed al tipo di assemblea”.Ancora, con la sentenza n. 8231/2009, la Suprema Corte ha precisato che “l'assemblea, con una deliberazione successiva, può revocare una delibera precedente il cui contenuto sia stato posto in votazione e nuovamente approvato nel corso della stessa seconda adunanza”.Pertanto, da quanto appena ricordato, si può pacificamente affermare che con una deliberazione successiva si può modificare, avendo sempre riguardo alle maggioranze previste dalla legge per quel preciso punto dell’ordine del giorno (di cui si chiede la revoca e/o la modifica), la deliberazione precedentemente approvata dall’assemblea dei condomini.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©