Supercondominio, i limiti per i rappresentanti
L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, così come modificato dalla legge di riforma del condominio (n. 220/2012), prevede, nel caso di supercondominio con più di 60 partecipanti, che venga eletto un rappresentante per ciascun condominio, e che questi presenzi all’assemblea del supercondominio in merito alla delibera su gestione ordinaria e nomina dell’amministratore del supercondominio stesso. Non viene disciplinata l’ipotesi che i rappresentanti intervengano nel corso dell’esercizio a supporto delle decisioni dell’amministratore del supercondominio. Non si ritiene, pertanto, che abbiano questo ulteriore potere, ma solo quello di rappresentare gli altri condòmini nelle assemblee per le delibere citate.
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
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