Condominio

I posti auto di proprietà comune mantengono il vincolo pertinenziale

di Luana Tagliolini

Gli spazi condominiali destinati a parcheggio, sono legati da un vincolo pertinenziale con gli immobili, pertanto non possono essere oggetto di atti di alienazione separata. Lo afferma la Corte di Cassazione (sentenza n. 17844/2016).
Gli acquirenti di un immobile, all'interno di un condominio, chiedevano al Tribunale l'annullamento del contratto di compravendita nella parte in cui non era stato previsto anche il trasferimento del box destinato a parcheggio, ubicato in un'area condominiale.
Sostenevano i venditori, che gli spazi condominiali destinati a parcheggio superavano il rapporto percentuale con la cubatura edificata, come richiesta dalla L. n. 765/1967, per cui il box poteva non essere ceduto (l'atto di vendita escludeva, a loro dire, qualsiasi volontà in tal senso) tanto che era da essi utilizzato come magazzino e accatastato, successivamente, come tale.
Il Tribunale accoglieva l'istanza, obbligandone, però, di pagarne il prezzo; avverso l'appello proposto dai venditori, la Corte di merito riconosceva i resistenti comproprietari dell'area condominiale vincolata a parcheggio, a suo tempo acquistata con l'appartamento, ma senza l'obbligo di corrispondere alcun corrispettivo essendo ricompreso nel valore dell'appartamento e della comproprietà dello spazio condominiale, su cui nessuna riserva di proprietà sussisteva da parte dei venditori (che l'avevano ricevuta dal costruttore loro dante causa). Riserva che, peraltro, non sarebbe stata legittima, secondo la normativa urbanistica.
Investita del problema, la Corte di Cassazione (sentenza n. 17844/2016), ha condiviso la pronuncia della Corte di Appello che ha richiamato l'articolo 41 sexies della legge 765/1967 (in vigore al tempo costruzione dello stabile, risalente alla fine del 1977) il quale stabilisce che “… nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione”, costituendo, così, un vincolo pertinenziale tra gli immobili e l'area comune destinata a parcheggio, anche sotto forma di box, sulla quale ogni singolo condomino ha un diritto di uso.
Trattasi di un vincolo di destinazione, di natura pubblicistica, per il quale <<gli spazi in questione sono riservati all'uso diretto delle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari delle quali si compone il fabbricato o che ad esse abitualmente accedono>> (Cass. Civ. n. 26253/2013).
La riserva di proprietà in capo al costruttore – venditore è consentita, purché venga rispettato il vincolo di destinazione.
Nel caso in esame le contestazioni mosse dai venditori erano state respinte in quanto, la presenza dei vincoli urbanistici previsti dalla legge rendevano nulla ogni eventuale riserva di proprietà del box (irrilevante la sua trasformazione in magazzino) che, in quanto facente parte dell'area condominiale vincolata a parcheggio, era stato trasferito e pagato insieme all'appartamento.
Come avviene per tutte le aree condominiali (comprese quelle destante a parcheggio) e per le parti comuni che vengono trasferite automaticamente con la vendita delle unità immobiliari.

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