Tende da sole: sì ai tasselli sul tetto del balcone
Secondo la Cassazione (sentenza 24 maggio 2006, n. 3773), «in materia di comunione del solaio divisorio di due piani di edificio condominiale tra i proprietari dei medesimi, la presunzione assoluta ex articolo 1125 del Codice civile si estende, in via analogica, anche ai cielini dei balconi (o terrazzine) relativi, in quanto ideale prosecuzione del soffitto dell’appartamento sottostante. Ne consegue che per la piattaforma o soletta o cielino si configura un compossesso per l’uso esclusivo delle rispettive facce, esercitate dal condomino del piano superiore con il calpestio, e dal proprietario del piano inferiore con la fruizione del “commodum” proveniente dalla copertura e di ogni altra utilità che non osti con il dettato di cui all’articolo 1120, comma 2, del Codice civile». Dunque, l’eliminazione della sfarinatura dell’intonaco ammalorato è a carico di entrambi i proprietari delle due unità sovrapposte, salvo che il deterioramento non sia addebitabile alla omessa manutenzione di uno solo dei due comproprietari.Poiché la soletta che divide le due unità abitative costituisce una struttura comune, i proprietari delle due unità possono modificarla a condizione che «non venga alterata la destinazione della cosa e che non sia impedito all’altro di farne parimenti uso secondo il suo diritto» (Cassazione, 22 agosto 1994, n. 7464).Nel rispetto di tale condizione, il lettore può quindi installare la tenda da sole, ancorandola anche con fori e tasselli.
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