L'esperto rispondeCondominio

Tende da sole: sì ai tasselli sul tetto del balcone

Silvio Rezzonico

La domanda

Abito in uno stabile condominiale di parecchi piani. L'edificio ha in ogni piano dei balconi sul prospetto principale. Ho un problema con il proprietario del piano superiore sulla mia verticale. Il cielino del suo balcone lascia cadere sul mio la sfarinatura bianca dell'intonaco, per effetto del tempo e delle intemperie; stanno anche comparendo sottili spaccature (non strutturali) che mi fanno temere tra poco il distacco di scaglie più grosse. Gli ho chiesto di provvedere al rinnovo della finitura nel suo sotto-balcone, per ragioni di tutela ed estetiche riguardanti sia lui che me, offrendogli l'accesso dal mio balcone sottostante; lui si rifiuta, adducendo la pericolosità dell'intervento per un operaio, cui si potrebbe ovviare solo tramite soluzioni costose, come un ponteggio o un cestello.Inoltre, io vorrei installare una tenda da sole a rullo, ma lui mi diffida dal praticare fori e tasselli nel suo cielino, e ciò rende praticamente impossibile la collocazione. L'amministratore condominiale, interpellato, si dichiara estraneo alla cosa.Qual è il parere dell'esperto in merito alle due situazioni descritte?

Secondo la Cassazione (sentenza 24 maggio 2006, n. 3773), «in materia di comunione del solaio divisorio di due piani di edificio condominiale tra i proprietari dei medesimi, la presunzione assoluta ex articolo 1125 del Codice civile si estende, in via analogica, anche ai cielini dei balconi (o terrazzine) relativi, in quanto ideale prosecuzione del soffitto dell’appartamento sottostante. Ne consegue che per la piattaforma o soletta o cielino si configura un compossesso per l’uso esclusivo delle rispettive facce, esercitate dal condomino del piano superiore con il calpestio, e dal proprietario del piano inferiore con la fruizione del “commodum” proveniente dalla copertura e di ogni altra utilità che non osti con il dettato di cui all’articolo 1120, comma 2, del Codice civile». Dunque, l’eliminazione della sfarinatura dell’intonaco ammalorato è a carico di entrambi i proprietari delle due unità sovrapposte, salvo che il deterioramento non sia addebitabile alla omessa manutenzione di uno solo dei due comproprietari.Poiché la soletta che divide le due unità abitative costituisce una struttura comune, i proprietari delle due unità possono modificarla a condizione che «non venga alterata la destinazione della cosa e che non sia impedito all’altro di farne parimenti uso secondo il suo diritto» (Cassazione, 22 agosto 1994, n. 7464).Nel rispetto di tale condizione, il lettore può quindi installare la tenda da sole, ancorandola anche con fori e tasselli.

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