La proprietà pro quota impegna alle spese
Dal tenore del quesito sembrerebbe che l’area a parcheggio sia di proprietà dei condòmini dei due edifici in supercondominio, quindi di proprietà pro quota del condomino-lettore. Questi tuttavia, in forza del proprio atto di acquisto, non ha diritto all’utilizzo del posto auto in uso agli appartamenti. Posto ciò, si ritiene che dovrebbe essere esonerato dalle spese di manutenzione ordinaria, mentre in qualità di comproprietario dovrà partecipare alle cosiddette spese straordinarie dell’area parcheggio. Si ritiene, altresì, che se l’area appartiene al super condominio, composto dagli edifici A e B, sarà l’amministratore del supercondominio ad erogare le spese sulla base delle delibere dell’assemblea di questo, composta solo dai rappresentanti dei condomìni se i comproprietari sono più di sessanta ex articolo 67 disposizioni di attuazione del Codice civile.