Condominio

Se diffidato dal vicino, il Comune deve agire contro le opere abusive

di Matteo Rezzonico

Quando un privato, (in questo caso un condominio), diffida il Comune ad intervenire, per rimuovere una recinzione abusiva costruita da un vicino, l'Ente - che è tenuto ad adottare gli atti amministrativi di vigilanza urbanistico/edilizia - deve attivarsi, in tempi brevi, per il ripristino dello “status quo”. In questo senso, si è pronunciato il Tar Roma, sezione seconda, nella sentenza 6 giugno 2016, numero 6502. Nel caso affrontato dal Tribunale amministrativo capitolino, un condominio aveva inviato una diffida al Comune di Roma, contestando l'illegittima costruzione di una recinzione, (con muretti perimetrali e blocchetti in cemento, sovrastati da alcuni paletti metallici e da una rete), da parte di una società che aveva acquistato un'area, nei pressi della fascia di rispetto di un centro commerciale, situato all'interno di un condominio. Quest'ultimo puntualizzava nella diffida che la recinzione: era stata realizzata in assenza di titoli edilizi; era contraria alla convenzione con il proprietario dell'area, (che prevedeva la destinazione a verde dell'area in questione); comprometteva l'agibilità e la sicurezza del centro commerciale, (impedendo l'eventuale accesso ai Vigili del Fuoco; ostacolando il naturale deflusso dell'acqua, con conseguente pericolo di allagamenti).
In tale contesto, il Comune con una prima risoluzione, dava mandato al dirigente di provvedere al ripristino della fascia di rispetto, come previsto dalla convenzione, demolendo la recinzione. Seguivano altre diffide. Nonostante ciò – non vedendo demolita la “cancellata” e ripristinata la fascia di rispetto – il condominio intimava al Comune di porre in esecuzione i necessari provvedimenti di ripristino e nell'inerzia di quest'ultimo, ricorreva al Tar, contestando, tra l'altro: a) il mancato rispetto del dovere di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione; b) il mancato rispetto dell'obbligo di concludere il procedimento aperto contro la società, autrice del manufatto illegittimo, (articolo 2 della Legge 241/1990); c) l'omessa vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, (ex articoli 27 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001). In giudizio, la società autrice delle opere abusive, (controinteressata), adduceva che le opere erano state eseguite con DIA, (Denuncia di Inizio Attività), già nota al condominio almeno dal 2011 e che, in un contenzioso civile per gli stessi fatti, il condominio era risultato soccombente.
Il Tar Lazio, nella sentenza in commento, ha accolto il ricorso del condominio demandando al Comune di curare, entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento, l'esecuzione delle opere ripristinatorie (e nominando un commissario ad acta per l'incombente, con poteri sostitutivi, in caso di ulteriore inerzia). Con la pronuncia 6502 del 2016 è stato infatti chiarito che, quando l'Amministrazione ometta di adottare le dovute misure ripristinatorie dello stato dei luoghi e di difesa del pubblico interesse, in relazione ad opere illegittime, (oppure le ritardi senza giustificazione), il terzo interessato, proprietario di un terreno confinante, (nella specie un condominio), sempre titolare di un interesse qualificato al mantenimento delle caratteristiche urbanistiche della zona, “…è legittimato ad agire contro la mancata assunzione di determinazioni repressive e, quindi, contro l'inerzia degli organi comunali; in sostanza, l'ampia sfera dei poteri di controllo attribuiti in materia urbanistico - edilizia all'Amministrazione Comunale non esclude che, rispetto ai singoli provvedimenti, gli interessati siano portatori di un interesse legittimo e che, pertanto, l'inerzia sulla relativa istanza integri gli estremi del silenzio rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale…inoltre, in presenza di titoli edilizi già formati, trattandosi di DIA-SCIA, l'unica azione oggi concessa agli interessati è quella avverso il silenzio della P.A. ai sensi dell'art. 19, comma 6 - ter della L. n. 241/1990”. Il richiamato articolo 19 comma 6 ter, della Legge 241/90, dispone che “la segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104 (N.D.R. recante azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità)”.
avv. Matteo Rezzonico
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