Condominio

Impugnare la delibera dopo la mediazione fallita: ci sono 30 giorni di tempo

di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

È noto che l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali (se annullabili) deve essere effettuata, a norma dell'art. 1137 del Codice civile, entro 30 giorni dall'assemblea per i presenti dissenzienti (o astenuti) ed entro 30 giorni dal ricevimento del verbale per gli assenti. Senonché l'art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, dispone che le liti condominiali sono soggette a preventivo tentativo di mediazione. E, dunque, prima di procedere giudizialmente il condomino deve esperire nello stesso tempo il tentativo di mediazione obbligatoria. In tale contesto, qualora l'istanza di mediazione fallisca, ci si è chiesti quale sia il termine ulteriore per ricorrere all'autorità giudiziaria. I 30 giorni dalla data di fallimento della mediazione o il tempo rimanente dei 30 giorni, tenuto conto dei giorni già trascorsi tra il deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo competente e il deposito del verbale negativo? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Monza (sentenza n. 65 del 12 gennaio 2016) affermando che il condomino dissenziente ha 30 giorni di tempo per impugnare la delibera assembleare dinanzi al giudice, a decorrere dal giorno in cui è stato depositato presso l'organismo di mediazione il verbale negativo. Il giudice lombardo ha ribadito un concetto messo in discussione qualche mese prima dal Tribunale di Palermo (sentenza n. 4951 del 19 settembre 2015). Nella fattispecie, i giudici siciliani avevano dichiarato inammissibile una delibera impugnata da un condomino perché, secondo il loro parere, presentata oltre tempo massimo. In quel caso la comunicazione dell'istanza di mediazione era stata avanzata 28 giorni dopo la ricezione del verbale relativo alle delibere impugnate dal condomino assente. E quindi - avevano motivato i giudici - il condomino contrario, una volta avvenuto il deposito del verbale di esito negativo della mediazione, avrebbe dovuto promuovere l'azione giudiziaria entro i due giorni rimanenti e non un mese dopo, come invece ha fatto.
Un'interpretazione discutibile anche alla luce dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 28/2010, secondo il quale “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.
Appurato che a norma dell'art. 1137 del Codice civile “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti” è quindi corretto, una volta fallita la mediazione obbligatoria, conteggiare per intero i 30 giorni a partire dalla data in cui l'esito negativo è stato depositato, senza tenere conto del tempo residuale. Per i giudici monzesi “è indubbio che la perentorietà del termine stabilito dall'art. 1137 c.c. comporta la decadenza dal potere di impugnazione della delibera condominiale. La formulazione utilizzata dal legislatore nell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 (“impedisce la decadenza”) e l'individuazione di un nuovo termine di decorrenza in caso di fallimento della mediazione (“decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11…”; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17781/2013 laddove evidenzia la nuova e integrale decorrenza del termine decadenziale a seguito dell'infruttuoso esperimento del tentativo di mediazione) escludono di poter ritenere la tardività dell'azione giudiziale”.

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