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Il professionista che non consegna l’estratto conto può essere revocato

di Raffaele Cusmai

La domanda

L’amministratore si rifiuta di consegnare al condòmino che ne fa richiesta, la copia degli estratti conto relativi al conto corrente condominiale degli ultimi cinque anni. Il condòmino può chiedere la revoca?

L’amministratore che si rifiuta di consegnare al condòmino che ne fa richiesta la documentazione contabile, può essere revocato; il condòmino può promuovere la relativa delibera in assemblea o rivolgersi all'autorità giudiziaria.
L'art. 1129, comma 11, c.c. stabilisce che “la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio”. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio ex art. 1136 comma II. L’amministratore che “non rende il conto della gestione” può, essere revocato.
La Cassazione, con la sentenza 1544/2004 ha statuito che benché l'amministratore non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio, è tenuto a permettere ai condòmini di prendere visione ed estrarre copia della documentazione contabile. Nel caso in cui l’assemblea non approvi la revoca dell’amministratore, ciascun condòmino può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria affinchè venga adottato il provvedimento medesimo; il ricorso all’autorità giudiziaria è consentito, oltre che nei casi stabiliti espressamente dall'art. 1129 citato, anche nell'ipotesi generica in cui l’amministratore commetta “gravi irregolarità”.
Coerentemente con quanto prescritto riguardo ai doveri dell'amministratore, la legge richiama tra le ragioni di revoca anche “l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9)”. Questi ultimi si riferiscono alla cura nella tenuta del registro di contabilità nel quale devono essere annotati, secondo termini prestabiliti, ciascun movimento in entrata e in uscita (numero 7); e più specificamente (numero 9) all'onere di fornire al condòmino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali. Inoltre, l'art. 1129 comma 7 stabilisce, nel prevedere l'obbligo dell'amministratore di utilizzare, per le entrate e le spese, uno specifico conto corrente intestato al condominio, che ciascun condòmino possa chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Va evidenziato che le “gravi irregolarità” non si limitano alle sole anomalie contabili, estendendosi a ciascun comportamento da cui si possa desumere il sospetto di un'anomala gestione del condominio. Rimane ovviamente salvo il limite della “gravità”, concetto giuridico indeterminato che va riempito di contenuti a seconda delle caratteristiche del caso concreto. Basti però rilevare che tra esse, al n. 3 dell'art. 1129 comma 12 vi rientra anche “la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui” sopra.
Ad abundantiam, può essere interessante richamare anche l'art. Art. 71-ter delle Disposizioni auttuative del Codice civile il quale stabilisce che “su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.”

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