L'esperto rispondeCondominio

Chi si dissocia non subisce effetti negativi dalle liti

Paola Pontanari

La domanda

Nella prossima assemblea condominiale si discuterà se intraprendere un'azione legale nei confronti del condominio adiacente per il costo di un muretto divisorio. Ritengo l’iniziativa senza speranza di successo e, quindi, chiedo se, nel caso in cui la maggioranza decida di andare avanti per questa strada, io posso dissociarmi dall’azione, rinunciando così ai costi come agli eventuali benefici.

L’articolo 1132, comma 1, del Codice civile stabilisce che, «qualora l'assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione». Emerge, dunque, che il condomino che intenda dissociarsi da una controversia deve fare notificare al condominio (mediante l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno), nella persona dell’amministratore, il proprio dissenso entro 30 giorni dalla data della delibera che decide sulla lite (qualora sia stato presente) o dal ricevimento del relativo verbale (in caso di sua assenza). In questo modo il dissenziente separa la propria responsabilità da quella degli altri condòmini (in relazione all’esito della lite) e ciò significa che, in caso di soccombenza del condominio, egli dovrà essere tenuto esente dalla richiesta di pagamento di qualsivoglia spesa riferibile alla lite stessa. Ancora, il comma 3 dell’articolo 1132 del Codice civile prevede che, «se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente». Questa circostanza ricorre nei casi in cui vi sia compensazione delle spese di lite.

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