Condominio

Va garantito l’accesso dei tecnici per installare i contabilizzatori

di Luana Tagliolini

Il condòmino non può impedire al tecnico di installare, sui propri termosifoni, i dispositivi per il rilevamento del consumo, se l'assemblea ha deliberato di introdurre un sistema di tele-lettura del calore.
Così ha disposto la Corte di Appello di Trento (sentenza n. 134/2016) respingendo l'appello avverso l'ordinanza con cui, un condomino, era stato condannato, già in primo grado, a consentire al tecnico, incaricato dall'amministratore, l'accesso al proprio appartamento al fine di installare, sui termosifoni, i dispositivi di rilevazione delle calorie consumate, come deliberato, a maggioranza, dall'assemblea.
L'appellante, nonostante avesse acconsentito all'installazione delle valvole termostatiche, si opponeva all'apposizione dell'ulteriore dispositivo in quanto, a suo dire, la delibera era nulla in quanto non assunta all'unanimità, negando l'applicabilità dell'articolo 843 del codice civile in tema di “accesso al fondo” e del principio di solidarietà.
Il giudice di merito ha esaminato le due censure mosse dal condomino riguardanti sia la possibilità di definire “comuni” i termosifoni del proprio appartamento (sui quali avrebbe dovuto essere apposto il “conta ore”), sia la validità della delibera non assunta all'unanimità.
Ritiene la corte che la modifica tecnica dell'impianto di riscaldamento centralizzato con contabilizzazione, deliberata dall'assemblea a maggioranza, rientra nel potere deliberativo dell'assemblea e non necessita dell'unanimità dei consensi, non rientrando (la modifica) ‹‹tra le innovazioni voluttuarie né gravose, né tra quelle atte a recare un pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza, o all'alterazione del decoro architettonico ovvero a rendere inservibili parti comuni all'uso o al godimento dei condomini››.
La delibera, pertanto, non è nulla ma tutt'al più annullabile ma il vizio risulta sanato sia perchè la stessa non era stata impugnata entro trenta giorni (articolo 137 codice civile) sia perché l'appellante, avendo acconsentito all'apposizione delle valvole termostatiche, con ciò facendo avrebbe dato piena acquiescenza alla delibera.
Prima dell'entrata in vigore della legge di riforma sul condominio (ante 2012, la delibera impugnata risale al 2009), per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore l'assemblea di condominio decideva “a maggioranza”, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile (articolo 26, comma 5 della L.10/91).
L'espressione “a maggioranza” creo non pochi problemi interpretativi fino a quanto la legge 220/2012, novellando l'articolo 1120, comma due codice civile, ha chiarito che tali interventi, annoverabili tra le “innovazioni agevolate”, devono essere deliberati dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea portatori della metà del valore dell'edificio.
Per tali motivi il giudice di merito - che ha ritenuto, tra l'altro, applicabile analogicamente alla fattispecie anche l'articolo 843 del codice civile - respingeva l'appello obbligando il condomino impugnate ad installare i dispositivi di tele-lettura stante la validità della delibera adottata.

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