Condominio

I comportamenti scorretti sono anche nei confronti dell'amministratore

di Paolo Gatto (presidente Alac)

Oggi si discute parecchio sulle malversazioni poste in essere, da parte degli amministratori di condominio, nei confronti dei condòmini, ma nulla si dice in merito ai comportamenti scorretti di questi ultimi nei confronti del professionista, condotte che possono risolversi in semplici fattispecie connotate da scarsa educazione, ma che possono rappresentare veri e propri reati, dall'ingiuria e diffamazione, alla molestia, fino ad atti persecutori.
Se è vero che un normale professionista, in presenza di un cliente “scomodo”, può ricorrere alla rinuncia al mandato, con un sacrificio economico in vista di una più serena gestione dell'attività, questo non può normalmente avvenire per l'amministratore di condominio, ove i personaggi scomodi sono presenti in quasi tutti gli stabili, e rinunciare al mandato significherebbe chiudere l'attività.
La Cassazione si è, di recente, pronunciata, con la sentenza n. 26776/16, relativa ad altra fattispecie, nel senso che il reato di molestia e disturbo delle persone sussista ove vi sia la volontà, sotto il profilo soggettivo, diretta ad interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà, per petulanza, nel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera di quiete e della libertà delle persone.
Nella fattispecie in esame, non ci si riferisce all'esercizio del diritto del condomino di chiedere informazioni, rivolgere critiche o fornire consigli, ma nell'abuso, con comportamenti reiterati ed insistesti, attraverso il mezzo del telefono, della posta elettronica e degli altri mezzi di comunicazione, e ciò, nonostante il professionista si sia già pronunciato ed abbia assunto una posizione in merito ad una data questione.
I precedenti giudiziari non sono frequenti; ad esempio, in relazione all'ingiuria ed alla diffamazione, l'autorità inquirente tende e richiedere l'archiviazione di eventuali querele sull'assunto che si verta in ipotesi di mera “critica”, senza tenere conto del difetto di continenza e del carattere allusivo di certe espressioni.
La sensazione è che esista un metro diverso nel giudicare le condotte, qualora si riverberino sul piano professionale anziché personale; quasi ad affermare che il ricevere offese e subire atteggiamenti molesti costituisca un fatto necessario, ancorché negativo, all'esercizio della professione.
Non è da tralasciare, inoltre, l'aspetto relativo all'opportunità; in caso ricorrano determinate tipologie di reato, il professionista preferisce passare oltre, piuttosto che aggravare la situazione e rendersi malvoluto nel condominio.
Sta di fatto che, di recente, le lamentele da parte degli amministratori in tal senso, si sono moltiplicate notevolmente.

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