Condominio

Un condòmino può installare un ascensore a proprie spese, anche senza il sì dell’assemblea

di Mauro Cardia

Nel caso in cui, l'installazione di un ascensore, montacarichi, non venisse approvata dall'assemblea, nel rispetto delle maggioranze previste per le innovazioni all'art. 1120 c.c. - 2° comma, n. 2, vale a dire con la maggioranza degli intervenuti e con almeno la metà del valore dell'edificio, in prima convocazione, e con un terzo del valore dell'edificio in seconda convocazione, si deve fare riferimento alla norma generale di cui all'art. 1102 del codice civile che disciplina, in tema di comunione, le innovazioni apportate alla cosa comune. Sussiste sempre, alla stregua dell'art. 1102, il diritto del condomino di installare, a proprie cure e spese, un impianto di ascensore nel vano delle scale in cui è ubicata la propria unità immobiliare, salva la facoltà di ogni altro condomino interessato di richiedere la partecipazione all'utilizzo dell'opera, previa corresponsione della quota di spesa dovuta secondo legge. Se a tutto ciò, consideriamo anche il disposto dalle nuove disposizioni della normativa la quale regola l'abbattimento delle “barriere architettoniche”, richiamando una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II Civile – la n. 18334/2012 – “La Corte, richiamando la sua precedente sentenza n. 167 del 1999, ha specificato che la legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche poteva applicarsi anche alle “persone con ridotta capacità motoria, a prescindere dalla concreta appartenenza degli stessi a soggetti portatori di handicap”. Pertanto, l'abbassamento del “quorum” sopra citato, doveva applicarsi “indipendentemente dalla presenza di disabili” e ferma la possibilità dei condomini di predisporre comunque, e nonostante il rifiuto della maggioranza, “le innovazioni atte ad eliminare negli edifici privati, le barriere architettoniche, di installare a proprie spese servo scala o strutture mobili e modificare l'ampiezza delle porte di accesso al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori, alle rampe dei garages”.
Dal dettato della sentenza, si evince che, colui il quale è affetto da handicap, o altri problemi di salute, tra i quali sono identificabili anche i “quelli di cuore”, opportunamente dimostrati con certificazioni mediche idonee, ha diritto, a proprie spese, all'installazione di un ascensore o servoscala, per accedere più comodamente al proprio appartamento, in considerazione che, lo stesso, magari è situato all'ultimo piano del palazzo.
Tutto ciò è possibile, sempre nel rispetto del disposto dell'art. 1102 del C.C., che recita: “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.

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