Condominio

È appropriazione indebita anche se l’ex amministratore avverte chi subentra

di Edoardo Valentino

Appropriazione indebita dell'amministratore anche se questi avverte il professionista subentrante dell'ammanco delle somme. Nel corso del mandato dell'amministratore di condominio il professionista di fatto si trova a gestire ingenti somme di proprietà del palazzo.
Tali somme devono essere utilizzate unicamente per le spese del condominio e devono, a seguito della riforma del 2012, necessariamente transitare dal conto corrente condominiale.
L'amministratore che sottragga o trattenga indebitamente delle somme commette il reato di appropriazione indebita.
In merito alla fattispecie la Cassazione ha recentemente pronunciato la sentenza numero 33547 del 1 agosto 2016.
Nel caso analizzato l'amministratore aveva, al passaggio di consegne, evidenziato al professionista subentrante un ammanco di € 22.000 dal conto corrente condominiale (poi rivelatisi € 38.878,00).
Al momento del passaggio di consegne, infatti, il professionista uscente si era giustificato dichiarando di avere investito dette somme a vantaggio del condominio.
Il Tribunale, a seguito del giudizio di primo grado, aveva considerato colpevole l'amministratore del reato di appropriazione indebita che è previsto dall'articolo 646 del Codice Penale che afferma al primo comma “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032”.
Detta condanna veniva sostanzialmente confermata dalla Corte d'Appello, che concedeva al reo solamente il beneficio della non menzione della condanna.
L'amministratore, quindi, ricorreva in Cassazione sottolineando di essere stato lui stesso a segnalare l'ammanco e come queste somme fossero state investite.
La Suprema Corte rigettava il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni.
Il reato di appropriazione indebita ha due elementi costitutivi in presenza dei quali si dà per commesso.
In particolare il reo, ai fini della contestazione della citata fattispecie delittuosa, deve avere conseguito un ingiusto profitto e deve averlo realizzato mediante una interversione del possesso delle somme contestate.
Nel caso in oggetto l'amministratore, lungi dall'avere effettuato investimenti per il condominio, aveva depositato gli importi contestati su un conto corrente del quale era unico titolare realizzando quindi un ingiusto profitto.
Al momento del passaggio di consegne, poi, aveva negato la possibilità di restituzione del denaro, realizzando una interversione del possesso delle somme del condominio.
Da ultimo, occorre sottolineare come - anche se il reato si realizza nel corso degli anni mediante l'appropriazione di somme - il momento costitutivo dello stesso coincide con la mancata consegna al momento del passaggio di consegne.
Tale argomentazione, quindi, permette di escludere la prescrizione per passaggio del tempo anche delle appropriazioni realizzate anni addietro in quanto sino al passaggio di consegne non si era mai verificata una vera e propria “appropriazione”, coincidente con la mancata restituzione delle somme.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©