L'esperto rispondeCondominio

Parti comuni, rimborso della spesa anticipata dal condòmino solo se comunicata

di Raffaele Cusmai e Tiziano Parisi

La domanda

Un condòmino ha fatto eseguire lavori di rifacimento del tetto condominiale senza informare l'assemblea. Al termine dei lavori ha chiesto alla ditta di emettere una fattura a carico del condominio, senza avvisare l'amministratore. Il condòmino chiede il rimborso della somma sostenuta. E’ legittima la sua richiesta?

L'articolo 1110 del Codice civile, applicabile anche al condominio in ragione del rinvio operato dall'articolo 1139 c.c., dispone che in caso di trascuranza degli altri condòmini o dell'amministratore, il singolo che abbia sostenuto le spese necessarie alla conservazione della cosa comune ha diritto al rimborso. Tale norma presuppone, quindi, che il singolo ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore. Diversamente il singolo non può agire di sua iniziativa, sia pure per le spese necessarie, eludendo quanto disposto dall'articolo 1105 del Codice civile, che attribuisce a tutti i partecipanti il diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Nel caso in esame si rileva che il Condominio ha legittimamente nominato un amministratore e che i lavori in esame non sono mai stati approvati dall'assemblea. Tali circostanze, salvo una disamina concreta della fattispecie in oggetto, potrebbero far emergere dei “dubbi” sul diritto al rimborso delle spese già effettuate e non autorizzate. Si rileva però che l'assemblea potrebbe, con una successiva deliberazione, ratificare l'operato di un singolo condòmino accordando ex post il diritto al risarcimento di quanto già elargito. In assenza di ulteriori elementi, si rileva in via meramente generale ed astratta che il singolo condòmino non può agire individualmente per la manutenzione dei beni comuni. Il diritto al rimborso di quanto già pagato risulta subordinato alle condizioni prestabilite dall'articolo 1110 del Codice civile, ovvero la trascuranza degli altri condòmini e/o dell'amministratore, che vanno provate in giudizio dal soggetto che demanda il rimborso.

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