Condominio

Lancio di oggetti dal balcone, l’amministratore non è responsabile

di Paolo Accoti

Nessuna responsabilità del condominio se il responsabile del lancio di oggetti dal balcone non viene individuato.
Purtroppo il lancio di “cose” dal balcone non è pratica inconsueta, anche se profondamente incivile, tuttavia, qualora il regolamento condominiale sanziona il getto dai piani superiori e, comunque, l'autore non viene scoperto, alcuna responsabilità è imputabile all'amministratore e al condominio nel suo complesso.
Tanto ha statuito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15662, pubblicata in data 27 luglio 2016.
La vicenda giudiziaria vede una condomina, proprietaria di un appartamento posto ai piani inferiori dell'immobile, convenire in giudizio il condominio al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno riveniente dal lancio di immondizia dai piani superiori.
La stessa, infatti, lamenta la circostanza per cui il terrazzo di proprietà viene invaso da rifiuti e altri oggetti provenienti dai piani alti, tanto da costringerla a realizzare una tettoia di protezione.
La domanda, dopo essere stata respinta in primo e secondo grado giunge all'attenzione della Suprema Corte, investita della questione su ricorso della condomina che eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703, 1710, 1218 e 1129 Cc.
Il ricorso viene trattato in Camera di Consiglio e la tesi del relatore viene fatta propria dal Supremo collegio che rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
A sostegno della propria decisione la Corte di Cassazione ritiene il ricorso <<manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno puntualmente spiegato — con motivazione esente da vizi logici e giuridici — come il regolamento condominiale vietasse il lancio di immondizie e di oggetti dai piani superiori prevedendo conseguenti sanzioni per i trasgressori, che — tuttavia — non si è riusciti ad individuare a causa della “omertà” dei condomini, con ciò nulla potendosi addebitare all'amministratore o al condominio>>.
Alla ricorrente, peraltro, si ritiene non debbano neppure essere rimborsate le spese di installazione della tettoia.
Ed invero, accertata l'esistenza di una delibera dell'assemblea condominiale che autorizzava i proprietari dei terrazzini interni dei primi piani alla installazione di tettoie, la circostanza per cui in tale delibera non si disponesse che l'installazione fosse a spese del condominio, <<appare inammissibile, trattandosi di censura che investe un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, né peraltro avendo il ricorrente fornito elementi — come era suo onere ai fini dell'autosufficienza del ricorso — per apprezzare l'eventuale manifesta illogicità della conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale>>.
Pertanto, qualora non si riesca ad individuare il colpevole del lancio di oggetti, alcuna responsabilità può essere ascritta al condominio, anche in presenza di condòmini <<omertosi>> che sanno ma tuttavia non parlano.
Come a dire: “il silenzio non paga”.

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