Condominio

Per provare il possesso del sottotetto non bastano gli «atti di tolleranza»

di Edoardo Valentino

La Corte di Cassazione nella sentenza numero 14763 del 19 luglio 2016 (relatore Antonio Scarpa) specifica alcuni importanti principi in materia di tutela possessoria all'interno del condominio.
In particolare la vicenda oggetto della sentenza sopra riportata verteva sulla proprietà di un sottotetto sito all'ultimo piano di uno stabile e conteso tra fratello e sorella.
Il fratello, infatti, si reputava unico proprietario del manufatto e intendeva svolgere opere edili per migliorarne l'accessibilità, mentre la sorella – che si diceva comproprietaria – chiedeva di impedire al fratello di eseguire detti lavori.
Inoltre la sorella lamentava come il parente avesse chiuso il sottotetto con un cancello e un lucchetto impedendole l'accesso e affermandosi unico proprietario del vano.
Il Tribunale in primo grado aveva subito accolto le domande della sorella, condannando con ordinanza il fratello a liberare l'accesso al sottotetto.
A seguito del giudizio, però, il giudice aveva revocato detto provvedimento e con sentenza aveva rigettato le richieste della sopracitata in quanto essa non aveva fornito, come suo onere, prova del possesso del sottotetto.
In particolare la decisione era derivata dall'escussione di testimoni i quali avevano dichiarato che, anche se la sorella aveva la possibilità di accedere al sottotetto, questo accesso era sempre soggetto all'autorizzazione dal fratello.
In particolare quest'ultimo doveva di volta in volta aprire la porta alla sorella e ne tollerava la presenza nel sottotetto.
Tale comportamento, chiaramente, identificava nel fratello il reale proprietario del vano.
La Corte d'Appello, alla quale si era rivola la sorella, confermava quanto già dedotto in primo grado.
La sentenza di appello veniva quindi impugnata con ricorso in Corte di Cassazione sempre dalla sorella, che aveva perso.
La Corte di Cassazione, però, nuovamente rigettava le domande della sorella. Secondo la Corte al fine di dimostrare il possesso di un bene immobile non sono sufficienti degli atti “di tolleranza” essendo necessario che il possesso sia incontestato e incontrastato.
Afferma infatti la Cassazione che «ai sensi dell'art. 1144 c.c., gli atti di tolleranza, che non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore e, soprattutto, traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità».
Ai fini di fornire la prova del possesso di un immobile, quindi, l'onerato deve provare di avere posseduto lo stesso in modo incontestato e con l'animo del proprietario, senza che la materiale detenzione derivi da favori o concessioni dovute a amicizia o familiarità.al regolamento predisposto dal costruttore.

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