Condominio

Detrazione fiscale per il risparmio energetico, la guida Enea per gli amministratori

dalla Redazione


Nel caso di interventi su impianti termici per aumentare l'efficienza energetica, quali sono i documenti che gli amministratori condominiali devono predisporre e inviare per poter usufruire della detrazione fiscale?
E' questo il quesito posto all'Enea da un amministratore di condomini al quale non è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviare, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti (autonomo e centralizzato).
L'Enea chiarisce che, nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare, ossia il caso di interventi che non comportano la sostituzione di impianto termico, il caso di interventi che comportano la sostituzione di impianto termico con altro non a biomassa e quello di interventi di riqualificazione energetica ai sensi del comma 344.

1. Interventi che non comportano la sostituzione di impianto termico
In parti comuni del condominio:
- se l'impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato “A” e un allegato “E” del decreto attuativo per l'intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall'amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell'intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
- se gli impianti sono autonomi consigliamo invece di predisporre un allegato “A” e un allegato E per unità immobiliare; in particolare, nell'allegato E da predisporre per ciascuna unità immobiliare si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico applicando i millesimi relativi all'intervento sostenuto.
Sul singolo appartamento:
- se l'impianto termico esistente è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato “E” per il singolo appartamento;
- se l'impianto è autonomo, occorre predisporre gli allegati “A” e “E” per il singolo appartamento.

2. Interventi (terminati dopo il 15 agosto 2009) che comportano la sostituzione di impianto termico con altro non a biomassa
-Se l'impianto termico è centralizzato, occorre predisporre unicamente l'Allegato E riferito all'intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall'amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell'intervento e il costo complessivamente sostenuto;
-se gli impianti sono autonomi, occorre predisporre un Allegato E per singolo appartamento.

3. Interventi ai sensi del comma 344
- Se l'impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico Allegato “A” e un Allegato “E” per l'intero edificio;
b. se gli impianti sono autonomi consigliamo di predisporre un Allegato “A” e un Allegato “E” per unità immobiliare. Per quanto riguarda il valore dell'indice di prestazione energetica per l'intero edificio che deve essere minore di quello limite riportato nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato “A” al Dm 11 Marzo 2008 e s.m.i., si ritiene che questo debba essere calcolato come media di tutti gli indici delle varie unità immobiliari pesati sulla singola superficie o volumetria.

Il chiarimento dell’Enea è contenuto nelle Faq di natura tecnico-procedurale dedicate alle detrazioni fiscali per il risparmio dell’efficienza energetica degli edifici esistenti.

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