L'esperto rispondeCondominio

Condòmino fallito, avviso al curatore

di Federico Ciaccafava

La domanda

Cosa accade se un condòmino viene dichiarato fallito? A chi deve indirizzare l'avviso di convocazione l'amministratore? E chi prende parte alle riunioni dell'assemblea condominiale?

Prima di rispondere ai quesiti, occorre premettere che al fallimento, quale prototipo delle procedure concorsuali, restano assoggettati gli imprenditori commerciali insolventi, salvo ricorrano i presupposti soggettivi e/o oggettivi stabiliti per le altre procedure concorsuali. In termini generali, il fallimento, disciplinato dal Rd 16 marzo 1942, n. 267 - la ben nota “Legge Fallimentare” - è una procedura giudiziaria diretta alla liquidazione del patrimonio dell'imprenditore commerciale insolvente ed alla successiva ripartizione del ricavato tra i creditori, secondo criteri e modalità governati dal principio della parità di trattamento. Con la sentenza dichiarativa di fallimento, il Tribunale nomina il curatore fallimentare. La stessa sentenza priva, poi, con decorrenza dalla sua data, il debitore fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento (c.d. “spossessamento”). Tanto premesso, l'unico legittimato a partecipare all'assemblea dei condòmini, è il curatore fallimentare nominato dal Tribunale. Ne consegue che l'amministratore dello stabile nel quale un condòmino è stato dichiarato fallito, una volto reso edotto dell'apertura della procedura concorsuale, dovrà inviare gli avvisi di convocazione, successivi alla sentenza dichiarativa del fallimento del condòmino, all'organo investito dell'amministrazione del patrimonio fallimentare, ovvero il curatore.

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