Condominio

La Cassazione ridisegna la «clausola penale»: ci vuole equilibrio

di Anna Nicola

Spesso il condominio deve procedere a eseguire interventi di manutenzione straordinaria. L'esempio classico è il rifacimento del tetto: l'assemblea delibera i lavori, istituendo il relativo fondo spese o stabilendo il versamento a rate, ai Sal (articolo 1135 del Codice civile, come modificato dalla legge 220.2012). E nel contratto di appalto è prevista la clausola penale. Sul tema è intervenuta la recente decisione della Cassazione n. 13902/2016 del 7.7.2016.
Nel caso di specie, l'impresa appaltatrice aveva ottenuto l'ingiunzione per il pagamento del saldo; il condominio si opponeva con varie motivazioni, tra cui l'eccessiva onerosità della penale, unico motivo portato in Cassazione. La Corte di Appello aveva considerato la riduzione della penale già operata dal condominio, facendola decorrere dalla data dell'inizio della causa, decidendo di non effettuare alcuna riduzione a equità. Il condominio lamentava la violazione dei principi della clausola penale (art. 1382 c.c.) e dei tassi di interesse (art. 1815 c.c.): l'importo giornaliero della penale decorrente dall'inizio della causa comportava il superamento della soglia del tasso usuraio.
La Suprema Corte ha ritenuto fondate le motivazioni, delineando una nuova finalità della penale: la realizzazione dell'equilibrio delle parti del contratto, evitando l'abuso di posizione dell'adempiente, senza tutelare l'inadempiente ma bilanciando il rapporto contrattuale. Fino a ieri la penale era definita negozio autonomo, con oggetto e funzione propria (Cass. 16492/2002 e Cass. 6561/1991). In passato si leggeva che: «il contraente adempiente ha diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, ai sensi dell'art. 1453, comma 1, del Codice civile “in ogni caso” e, cioè, sia quando egli chieda anche la risoluzione del contratto, sia quando rivendichi la relativa esecuzione, ed anche quando le conseguenze dell'inadempimento siano ancora eliminabili o attualmente eliminate, per cui la pretesa risarcitoria è accoglibile solo in relazione al pregiudizio realizzato nel tempo dell'inadempimento e fino alla cessazione di questo». (Cass. 5100/2006; Cass. 9926/2005).
Non così con la decisione n. 13902.2016 dove «il riferimento all'interesse del creditore contenuto nella norma e considerato che la possibilità della riduzione ad una misura equa trova la sua r della Suprema Corte ragion d'essere nell'interesse del debitore inadempiente, consente di identificare quel criterio nell'equo contemperamento degli interessi contrapposti, che assicuri, cioè, il posizionamento del soggetto adempiente sulla curva di indifferenza più vicina a quella su cui si sarebbe co0llocato qualora il contratto fosse stato adempiuto». Il Collegio conclude con una affermazione degna di nota: «D'altra parte, tenuto conto che dal nuovo e moderno sistema contrattuale, quale viene sempre più emergendo, anche dalla normativa europea, corollario di un liberismo che al contempo è anche solidaristico, emerge una maggiore attenzione per la giustizia contrattuale, cioè per un contratto che non presenti né uno squilibrio strutturale, né e soprattutto uno squilibrio tra prestazioni o di contenuto, appare ragionevole che anche la clausola penale debba essere espressione di un corretto equilibrio degli interessi contrattuali contrapposti».

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