L'esperto rispondeCondominio

Nulle o annullabili le delibere sulla ripartizione delle spese?

di Federico Ciaccafava

La domanda

L'assemblea condominiale ha approvato a maggioranza una delibera con la quale determina la ripartizione in concreto delle spese comuni in difformità rispetto ai criteri dettati dall'articolo 1123 Codice civile. Tale delibera deve ritenersi nulla o annullabile?

La delibera attraverso la quale l'assemblea, senza adottare alcuna decisione in merito ai criteri da seguire, si sia limitata a ripartire le spese in violazione delle disposizioni dettate dall'articolo 1123 Codice civile, deve ritenersi annullabile e non già nulla. Infatti, la Suprema Corte (cfr., Cass. civ. Sez. II, Sent. 19/03/2010, n. 6714) ha espressamente enunciato il principio secondo cui, in materia di delibere condominiali, sono affette da nullità - che anche il condominio il quale abbia espresso il voto favorevole può fare valere - quelle con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'articolo 1123 Codice civile o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, suscettibili di essere impugnate nel termine di decadenza, di trenta giorni di cui all'articolo 1137, ultimo comma (oggi, comma 2), Codice civile, le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 1135, nn. 2 e 3, Codice civile determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dei criteri di cui al citato articolo 1123 Codice civile. In altri termini, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di delibere condominiali aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali l'assemblea stabilisce o modifica i criteri di ripartizione in difformità da quanto previsto dall'articolo 1123 Codice civile, o dal regolamento condominiale contrattuale, dalle delibere – come quella prospettata – con le quali, nell'esercizio delle attribuzioni assembleari, vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che soltanto queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili e la relativa impugnazione va proposta nel termine decadenziale di trenta giorni. La nullità consegue invece all'adozione di criteri diversi da quelli previsti dalla legge o dal regolamento contrattuale in quanto, incidendo sui diritti individuali dei singoli condomini, la relativa delibera può essere assunta soltanto con una convenzione alla quale aderiscano tutti i condomini, non rientrando nelle attribuzioni dell'assemblea le quali attengono alla gestione delle cose comuni.

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