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Animali in condominio, regole di convivenza

di Raffaele Cusmai

La domanda

Si chiede se è obbligatorio portare i cani al guinzaglio negli spazi condominiali e se l’amministratore può vietare l'uso dell'ascensore ai condòmini accompagnati da animali. Si chiede, inoltre, se esistono nel condominio “orari di quiete” da rispettare.


In base a quanto disposto dall'articolo 1138 del Codice civile, così come novellato dalla legge di riforma del condominio (legge n. 220/2012), le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Tale libertà incontra però il suo naturale limite laddove il possesso o la detenzione di un animale domestico cagioni la lesione dei diritti degli altri condòmini con riferimento, nello specifico, alla quiete ed alla salute, nonché ai doveri di controllo e custodia degli animali nelle parti comuni. Si rammenta, inoltre, che lasciare un animale libero o custodirlo senza le dovute cautele, nonché affidarlo ad una persona inesperta integra la violazione dell'articolo 672 del codice penale.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare come l'uso degli spazi comuni di un edificio condominiale «facendovi circolare il proprio cane senza le cautele richieste dall'ordinario criterio di prudenza (come museruola, guinzaglio) può costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, se risulti che la mancata adozione delle suddette cautele impedisce loro di usare e godere liberamente degli spazi comuni» (Cass. n. 14353/2000).
Laddove il proprietario, anche in relazione alla tipologia di animale, adotti le opportune cautele, quali il guinzaglio o la museruola negli spazi comuni, si ritiene illegittima una eventuale delibera che limiti l'uso di determinati servizi comuni quali, ad esmpio, l'uso dell'ascensore. Tale limitazione potrebbe, astrattamente, trovare applicazione laddove si ravvisi un rischio di igiene per gli altri condòmini da valutarsi, però, caso per caso.
Qualora l'animale risulti “fonte di immissioni di rumori od odori” idonei per la loro frequenza e consistenza a provocare malessere agli altri condòmini, gli altri condòmini potrebbero rivolgersi all'autorità giudiziaria affinché ordini la cessazione delle immissioni, fermo il diritto del risarcimento del danno.
Viene poi richiesto se esistono degli orari di “quiete” a livello di condominio, da rispettare.
Anche detta circostanza, potrebbe essere disciplinata in un apposito regolamento.
In assenza di qualsiasi disposizione in tal senso, si rileva che l'articolo 659 del codice penale espressamente dispone che chiunque “suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone” è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 309.

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