Condominio

Appropriazione indebita e prescrizione: il reato si verifica al passaggio delle consegne

di Edoardo Valentino

Il reato di appropriazione indebita si consuma istantaneamente. Così ha affermato la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha depositato ieri, 4 luglio 2016, la sentenza n. 27363 in materia di appropriazione indebita.
Nel caso in questione un amministratore di condominio si era, nel corso del proprio mandato, appropriato di alcune somme di proprietà dello stabile.
In particolare, mensilmente si era effettuato bonifici di piccole somme sul proprio conto corrente e poi, al momento del passaggio di consegne con un nuovo amministratore, aveva rifiutato la restituzione di quanto preso. Nel corso dei primi gradi di giudizio era stato condannato per il reato di appropriazione indebita.
Tale fattispecie è prevista e punita dall'articolo 646 del Codice penale, che afferma al primo comma che «chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032».
Il reo, quindi, ricorreva in Cassazione sulla base di due motivi: in prima battuta il ricorrente lamentava una carenza di motivazione da parte del Giudice di Appello, che si era solamente richiamata alle risultanze della perizia contabile effettuata nel primo grado di giudizio.
Come secondo motivo, poi, egli affermava come il reato sarebbe stato prescritto, dato che ogni prelievo in suo favore doveva essere considerato come un fatto delittuoso a sé stante e come tale, essendo trascorso svariato tempo dai singoli eventi delittuosi, il reato sarebbe stato prescritto.
La Suprema Corte ha integralmente rigettato i due motivi di ricorso.
In merito al primo essa aveva infatti affermato come la valutazione della Corte d'Appello non era stata una rielaborazione pedestre di quella del primo grado, bensì un caso di cosiddetta “doppia conforme” ossia quando “i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova a fondamento della decisione” (si veda sentenza in analisi).
Riguardo il secondo motivo di ricorso, invece, la Corte aveva rigettato le argomentazioni del reo sulla base del seguente ragionamento.
La prescrizione del reato deve essere calcolata dal momento della consumazione dello stesso e in caso di inerzia del sistema giuridico a condannare il colpevole per il tempo previsto dalla legge.
Tuttavia, nel caso in oggetto, il momento consumativo del reato non si ha al momento delle singole appropriazioni di denaro mensili, bensì quando – al termine del mandato e quindi al passaggio di consegne – l'amministratore uscente rifiuti di restituire quanto ha preso, comportandosi illegittimamente come se fosse il giusto proprietario delle somme oggetto dell'appropriazione.
Il reato di appropriazione indebita dell'amministratore di condominio, quindi, non si consuma al momento della sottrazione del denaro, dato che questo potrebbe transitare sui conti per svariati motivi non illeciti.
L'amministratore è colpevole se, al momento del passaggio di consegne, non restituisce tutte le somme che – ancora in suo possesso – sono in realtà appartenenti al condominio.

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