Condominio

Il permesso comunale per la serra non «sorpassa» il regolamento

di Paolo Accoti

L'autorizzazione amministrativa alla realizzazione di una serra in condominio non esclude la sua contrarietà al regolamento.
L'autorizzazione amministrativa persegue fini pubblicistici, in particolare il procedimento tende a verificare il rispetto delle opere edili alle norme urbanistiche ed edilizie, pertanto, il rapporto si esaurisce ed esplica i suoi effetti esclusivamente tra la pubblica amministrazione ed il privato costruttore. Non può quindi in alcuna maniera incidere nei rapporti tra privati e, qualora dovessero venire in rilievo violazioni attinenti i diritti di terzi, gli stessi conservano il diritto al ripristino dello stato dei luoghi, oltre eventualmente al risarcimento de danno prodotto.
Ciò posto, applicando il suddetto principio alla materia condominiale, ne discende come «le autorizzazioni amministrative esauriscono la loro efficacia nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, non potendo — neppure ai fini della legittimità di una innovazione ai sensi dell'art. 1120 comma 2 cod. civ. da compiersi nell'ambito di un condominio di edificio — incidere negativamente sulle posizioni soggettive degli altri condomini».
Tanto è dato leggere nell'ordinanza della VI sezione civile della Corte di Cassazione, n. 12917, pubblicata in data 22 giugno 2016.
Lo spunto per affermare l'anzidetto principio viene fornito dal giudizio intentato da un condominio che conveniva in giudizio i coniugi comproprietari di un appartamento nello stabile in condominio, al fine di ottenere la rimozione della serra realizzata sulla terrazza del loro appartamento.
Il condominio deduceva che l'anzidetta opera fosse espressamente vietata dal regolamento di condominio e, pertanto, illegittima.
Al contrario, i condòmini, opponeva la legittimità della serra in quanto, a loro dire, era stata regolarmente autorizzata dall'amministrazione comunale.
Il Tribunale accoglieva la domanda del condominio e disponeva la rimozione della serra realizzata sulla terrazza dei convenuti, sentenza confermata in sede d'appello.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i condòmini, affidando il ricorso a quattro motivi, tra cui <<, l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello omesso di considerare che la realizzazione della serra era stata autorizzata dalla locale amministrazione comunale>>.
La Corte di Cassazione, ritenendo il ricorso manifestamente inammissibile, decide in camera di consiglio con ordinanza con la quale accoglie la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380 bis c.p.c.
La stessa, a corredo della propria decisione, afferma come il ricorso appare manifestamente infondato, in considerazione dell'esaurimento dell'efficacia delle autorizzazioni amministrative nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, secondo il principio di diritto sopra riportato, senza possibilità per la stessa di incidere nei rapporti tra privati, come nel caso di specie.
Afferma, altresì, come la Corte territoriale puntualmente motivando in merito alla possibilità di lesione dell'aspetto architettonico, <<sottolinea che la serra ha «dimensioni molto rilevanti, tanto da apparire come un prolungamento dei locali interni dell'unità immobiliare delle condomine», e «insiste sulla facciata, incidendo sull'aspetto della stessa»>>.
Pertanto, attesa la violazione del regolamento condominiale, l'opera deve essere rimossa, quand'anche dotata di regolare autorizzazione amministrative e, pertanto, di corrispondenza alle norme edilizia, in considerazione del fatto che la serra risulta contraria alle regole che il condominio si è dato con l'approvazione del suddetto regolamento.

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