Condominio

SPORTELLO MEDIAZIONE - 12. Domanda di mediazione, effetti

di Federico Ciaccafava

Gli effetti della domanda di mediazione sono dalla tradizione ricondotti in due distinti ambiti, aventi diversa natura: si discorre allora in termini di effetti sostanziali ed effetti processuali.
I primi si ricollegano ai fondamentali istituti della prescrizione e della decadenza. Dispone, infatti, l'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28/2010, che “..Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo..”. Dal tenore letterale della citata disposizione, emerge con evidenza che la produzione degli effetti scaturenti dalla domanda di mediazione è agganciata da legislatore “al momento della comunicazione alle altre parti” della domanda stessa”. A tal fine, l'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010, dopo aver premesso che all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, specifica che “..la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante..” All'incombente informativo provvede pertanto l'organismo di mediazione adito, ma il legislatore, consapevole della non esatta prevedibilità dei tempi connessi ad una eventuale lentezza organizzativa degli organismi di mediazione, consente che la comunicazione dell'istanza abbia luogo anche “a cura della parte istante”, la quale, come osservato, è poi la parte maggiormente interessata ad accelerare l'avvio del procedimento, onde ottenere, appunto, la produzione degli effetti sostanziali (Dalfino D.). Per quanto riguarda l'istituto della prescrizione, una volta comunicata alle parti interessate, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale: in altri termini,, ai sensi dell'art. 2943, comma 1, cod. civ., la comunicazione della domanda di mediazione è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. Per quanto attiene al regime della decadenza, ferma la regola che ricollega l'effetto impeditivo alla data di comunicazione dell'istanza mediativa alle altre parti, il legislatore ha introdotto una peculiarità, atteso che, in caso di fallimento della procedura di mediazione, il termine decadenziale prende a decorrere dal verbale di mancata conciliazione depositato dal mediatore presso la segreteria dell'organismo adito. La peculiarità consiste nel fatto che, per espressa previsione normativa, l'impedimento può operare una sola volta: e ciò al precipuo fine di scongiurare l'odiosa pratica della reiterazione strumentale della domanda di mediazione al fine di “congelare” i termini decadenziali. Come efficacemente osservato, la domanda di mediazione non è idonea invece ad interrompere il decorso del possesso “ad usucapionem”: in tal caso, infatti, come chiarito in più occasioni dalla stessa giurisprudenza di legittimità, è necessario procedere con la notifica della domanda giudiziale diretta all'affermazione del diritto sul bene e conseguente proposizione di domanda di mediazione laddove ritenuta necessaria in ragione della dibattuta natura della controversia (Masoni R.). Infine, è utile ricordare che la domanda di mediazione non produce alcun altro degli effetti sostanziali che la legge riconnette in via esclusiva alla proposizione proprio della domanda giudiziale. La casistica, come messo in rilievo, è ampia: si pensi, ad esempio, alla restituzione dei frutti da parte del possessore di buona fede (art. 1148 cod. civ.), del donatario (art. 807 cod. civ.) o del successibile che abbia subito l'azione di riduzione (art. 561, comma 2, cod. civ.); alla corresponsione degli interessi sugli interessi (art. 1283 cod. civ.); all'obbligo del convenuto in rivendica di custodire il bene (art. 948 cod. civ.); all'effetto preclusivo della domanda di esecuzione del contratto conseguente alla proposizione della domanda di risoluzione (art. 1453, comma 2, cod. civ.).
Come anticipato, infine, oltre agli effetti sostanziali, la domanda di mediazione è suscettibile di determinare anche ricadute di natura processuale. Così, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, la data di deposito della domanda di mediazione segna anche il “dies a quo” di decorrenza del termine trimestrale di durata legale del procedimento di mediazione. La medesima data di deposito della domanda assume inoltre rilevanza decisiva per inverare il criterio di prevenzione adottato dal legislatore in presenza di una pluralità di istanze. Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010, in caso di presentazione di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda: per determinare il tempo della domanda, si ha parimenti riguardo proprio alla data del deposito dell'istanza.

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