L'esperto rispondeCondominio

Verbale di assemblea, chi lo firma in assenza di indicazioni?

di Federico Ciaccafava

La domanda

Si chiede chi deve sottoscrivere il verbale dell'assemblea dei condomini.

Per rispondere al quesito, occorre prospettare due distinte ipotesi, a seconda che il regolamento condominiale, laddove adottato, contempli o meno la fattispecie in esame.
È evidente infatti che nel primo caso non resterà che uniformarsi alle prescrizioni del regolamento condominiale dettate in punto di redazione e sottoscrizione del verbale assembleare. Nel caso invece in cui nessuna indicazione possa essere tratta dal regolamento, nel silenzio del legislatore, sono state propugnate dagli autori tre distinte soluzioni: (i) sottoscrizione di tutti i partecipanti all'assemblea; (ii) sottoscrizione del Presidente e dell'Amministratore; (iii) sottoscrizione, in via alternativa, del Presidente, del Segretario o dell'Amministratore.
La dottrina prevalente accredita la tesi, collegata ad un dato normativo evinto dalla disciplina societaria e seguita anche dalla prassi condominiale, di considerare valida la sola firma del Presidente e del Segretario redattore del processo verbale. Infatti, come osservato, considerata l'omogeneità tra la posizione dei soci e quella dei condomini chiamati entrambi ad assumere decisioni su interessi che trascendono quelli strettamente individuali ed il cui verbale assolve la medesima funzione dovendo documentare lo svolgimento della riunione assembleare nonché delle decisioni assunte, appare preferibile fare ricorso a quanto disposto dall'articolo 2375 Codice civile, norma dettata per disciplinare le assemblee delle società azionarie. La tesi della obbligatorietà della sottoscrizione ad opera di tutti i partecipanti deve invece essere preferita solo nel caso in cui la delibera assembleare assuma efficacia negoziale. Tale opzione dottrinale ha trovato conforto anche in una pur risalente pronuncia della giurisprudenza di legittimità che, sullo specifico punto ha espressamente disposto: “Un verbale di assemblea condominiale può essere impiegato per consacrare particolari accordi fra il condominio ed uno dei condomini: occorre, però, che il documento sia sottoscritto da tutti i contraenti, perché solo in tal modo esso acquista l'effetto probante e la funzione propria della scrittura privata, per cui in tal caso esso fa fede della manifestazione della volontà contrattuale di tutti gli intervenuti e la sottoscrizione vale a realizzare il requisito della forma scritta. Di conseguenza, le sole firme del Presidente e del Segretario dell'assemblea, se sufficienti al fine di conferire validità alla deliberazione assembleare, non possono essere valida espressione di volontà contrattuale dei condomini” (cfr., Cass. civ. Sez. III, Sent. 10/04/1979, n. 2071).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©