Condominio

Le spese per la casa pignorata ricadono su creditore che ha avviato l’esecuzione

di Giampaolo Pignerelli

Nell’esecuzione le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato sono a carico del creditore procedente. Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 12877/2016. La Corte, in particolare, ha precisato che i soggetti che possono essere interessati a mantenere in buono stato il bene sono esclusivamente due ossia il creditore procedente o eventualmente il terzo custode. Addossare le spese al debitore significherebbe porle a carico di un soggetto il più delle volte impossibilitato e comunque disinteressato, finendo così per vanificare la portata della riforma del 2005 (Dl 35/2005 convertito dalla legge 80/2005).
Si configura pertanto un dovere di conservare il bene al fine di preservare l'oggetto del pignoramento ed evitare così che possa scomparire di fatto da un punto di vista reale ed economico. Nel caso di specie si trattava di forti infiltrazioni presenti in un immobile che certamente richiedevano un intervento onde evitare che il bene stesso potesse venire meno. La Corte non fornisce chiarimenti sulla natura delle spese e delle opere da effettuare. Tuttavia devono attenere alla struttura e sono intese a evitare il crollo o in genere il perimento del bene. Queste somme, se onorate, risulteranno prededucibili, nel senso che l'importo relativo non entrerà a far parte dell'attivo. Dovranno, invece essere rimborsate come privilegiate ex articolo 2770 cc al creditore che le abbia corrisposte, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia posto l'onere dell'anticipazione a suo carico. Restano invece escluse dal concetto di spese necessarie da onorarsi in via di anticipazione dal creditore procedente quelle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile, così come anche gli oneri di gestione condominiale.
La Corte ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui “le spese necessarie alla conservazione stessa dell'immobile pignorato e cioè le spese indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell'immobile pignorato (con esclusione quindi delle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa dell'integrità del bene, quali le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata essendo intese a evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese per gli atti necessari al possesso che ai sensi dell'articolo 8 del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, il giudice dell'esecuzione può porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente. Tali spese dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex articolo 2770 cc al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia disposto l'onere a suo carico”.

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