Supercondominio, assemblea irregolare se manca un rappresentante
L’ art. 67, comma 3, disp. att. cod. civ., con riferimento ai casi di cui all'articolo 1117-bis cod. civ., dispone che quando i partecipanti al supercondomino sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma cod. civ., il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell'amministratore.
In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. La stessa norma prevede che qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provveda alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condòmini. E’ necessario evidenziare che i rappresentanti, così nominati, non coincidono con i rispettivi amministratori ed anch'essi agiscono e rispondono in base alle regole del mandato. Dal tenore letterale della norma si ritiene che finanche volontariamente, o su disposizione dell'autorità giudiziaria (su iniziativa anche di uno solo dei rappresentanti già nominati) non sia designato il rappresentante del quarto edificio, l'eventuale convocazione dell'assemblea del supercondominio dovrà considerarsi irregolare e, come tale, ogni eventuale deliberazione può essere impugnata ex art. 1137 cod. civ.