Condominio

La ditta risponde dei danni anche se causati da un dipendente occasionale

di Edoardo Valentino

La responsabilità per i danni causati dal lavoratore sussiste anche se questi è dipendente occasionale della società, essendo irrilevante la tipologia di rapporto contrattuale che lo lega al datore di lavoro: questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza 12283/2016.
Più in dettaglio, nel corso di alcuni lavori in un condominio, commissionati da alcuni consòmini relativamente alle loro parti private, un camion urtava un lampione dello stabile causando dei danni.
L'impresa veniva condannata sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello di Napoli, sulla base dell'articolo 2049 del Codice Civile, che prevede la responsabilità del datore di lavoro per i danni cagionati dai preposti. L'impresa, però, contestava detta impostazione ricorrendo in Cassazione sulla base di un unico motivo di doglianza: l’errata interpretazione del citato articolo di legge, che avrebbe dato luogo ad una non corretta lettura della vicenda e quindi alla sentenza impugnata.
In particolare l'articolo 2049 afferma che «I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti». Secondo l'impresa condannata, tuttavia, il lavoratore non sarebbe stato un dipendente, ma solo un occasionale e quindi sarebbe stato impossibile considerare l'impresa come responsabile.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società sulla base dell'interpretazione congiunta del disposto degli articoli 2049 – già citato – e 1228 del Codice Civile. Quest'ultima norma infatti afferma che «salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro». In altre parole, quindi, è irrilevante la relazione intercorrente tra una società appaltatrice di un lavoro e i suoi preposti: se i lavoratori cagionano un danno nel corso dell'attività, allora la società deve rispondere degli stessi per il solo fatto di essersi avvalsa di terzi per compiere l'opera.
La Cassazione, in particolare, affermava che «la responsabilità per fatto dell'ausiliario (e del preposto) prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato o contrattuale, irrilevante essendo la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati» e che «la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuius commoda eius incommoda» ossia che la sola circostanza di avvalersi dell'opera di un lavoratore comporta l'assunzione del rischio per i danni che possano ragionevolmente derivare da tale attività.
Ai fini dell'applicazione di tale responsabilità di padroni e committenti, quindi, occorre che sia provato il fatto ossia l'attività lavorativa posta in essere, il pregiudizio patito dal danneggiato (causalmente derivante dall'attività svolta) e il collegamento tra la persona che aveva realizzato il danno e l'impresa che aveva il compito di svolgere il lavoro.
In conclusione, qualora siano presenti i succitati elementi, l'impresa risponderà per i danni, a prescindere dall'attuale rapporto contrattuale con il lavoratore.

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