Condominio

Il solo uso del posto auto non legittima la domanda di manutenzione nel possesso

di Paolo Accoti

Le iniziative a difesa del possesso si distinguono in azione di reintegrazione, che presuppone (art. 1168 del Codice civile) lo spoglio nel possesso del bene, e in azione di manutenzione, (art. 1170), quando non si verifica una privazione ma solo una turbativa nel possesso del bene, vale a dire una molestia nel proprio legittimo esercizio possessorio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11487, pubblicata in data 3 giugno 2016, ricorda come tale ultima azione, vale a dire quella di manutenzione nel possesso, in caso di turbativa o molestia, non risulta utilmente esperibile da colui il quale ha la detenzione del bene, sia essa semplice o qualificata, in considerazione del fatto che la disponibilità materiale del bene si realizza in nome del possessore e per sua volontà.
Ciò posto, con specifico riferimento all'uso del posto auto in condominio, l'utilizzatore dello stesso non si trova in un rapporto di possesso con il bene, piuttosto lo stesso esercita una detenzione del posto auto per volontà dell'effettivo possessore, si pensi al caso del costruttore che si riserva la proprietà dello spazio adibito a parcheggio.
Partendo proprio da questi presupposti la Corte di Cassazione ha negato la tutela possessoria al detentore del posto auto, quand'anche comodatario e, pertanto, detentore qualificato, nell'ipotesi di manutenzione nel possesso invocata dal ricorrente a seguito dell'apposizione di alcuni paletti di delimitazione del posto auto che aveva in uso.
Lo stesso, infatti, premesso di essere residente in un appartamento in condominio e di usufruire di un <<posto – auto>> all'interno nel piano interrato dello stabile in condominio, di proprietà indivisa tra sei condomini, si lagnava della circostanza per cui inizialmente gli anzidetto spazi di parcheggio erano delimitati da strisce bianche, <<della larghezza di cm. 7, tracciate sul pavimento>> ma che, tuttavia, in seguito, aveva notato che lungo la predetta linea bianca a destra del proprio parcheggio, erano stati apposti al suolo dei paletti metallici che, di fatto, gli avrebbero impedito di accedere al posto allo stesso destinato.
Chiedeva, pertanto, in alternativa, la reintegra o la manutenzione nel possesso del <<posto – auto>>.
La domanda, qualificata dal giudicante come azione di manutenzione nel possesso, in virtù della regola di <<comune esperienza per cui dei paletti posti lateralmente ad un posto auto possano, tutt'al più, limitare l'esercizio del possesso (o detenzione), ma non escluderlo o svuotarlo del suo essenziale contenuto>>, veniva rigettata sia in primo che in secondo grado, in considerazione del fatto che, esclusa l'impossibilità assoluta di parcheggio - evenienza che avrebbe ben fondato la domanda di reintegra nel possesso -, la dedotta molestia e, pertanto, la semplice azione di manutenzione nel possesso, non risultava esperibile giudizialmente dal mero detentore, sia pure qualificato, ma esclusivamente dagli effettivi possessori (i condòmini) del posto auto.
Dello stesso avviso la II sezione civile della Corte di Cassazione che, con la ricordata recentissima sentenza, premesso che <<in tema di azioni a difesa del possesso, la distinzione tra spoglio e molestia va posta non già sul piano della quantità, bensì su quello della natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla “cosa” che ne costituisce oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l' “attività” di godimento del possessore, disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo disagevole o scomodo>>, dopo aver condiviso la qualificazione giuridica (manutenzione nel possesso) data dalla Corte territoriale all'azione posta in essere dal ricorrente, evidenzia, in ogni caso, l'assenza di prova in merito all'impossibilità di parcheggiare nell'apposito spazio destinato al ricorrente.
Ciò posto, trovandosi al cospetto di una azione intentata dal mero detentore <<a nulla rileva riscontrare — eventualmente - la sua qualitas di comodatario: siffatta veste, da un canto, non legittima il ricorrente all'esercizio dell'azione di manutenzione, dall'altro, pur abilitandolo, in quanto detentore qualificato autonomo, all'azione di reintegrazione, lo faculta all'esercizio di un'actio che non gli è utile nel caso di specie, al cospetto di una menomazione che non integra gli estremi di uno spoglio neppur parziale, ma sostanzia, al più, una semplice “molestia”>>, azione che, semmai, avrebbe dovuto essere esperita solo dall'effettivo possessore del posto auto.

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