Condominio

Il condominio non risponde delle violenze commesse dal portiere

di Saverio Fossati

Il condominio non risponde insieme all'aggressore (sostituto del portiere dello stabile) per il comportamento violento di quest'ultimo nei confronti di un condòmino. Questo il principio espresso dalla sentenza 11816 della Cassazione, depositata ieri. Il fatto è che la lite (degenerata nell’aggressione) si era svolta nell’appartamento del condòmino, dove il sostituto del portietre si era recato su incarico dell’amministratore, per controllarne le tubature. Ma la responsabilità del preposto (il sostituto portiere) è da escludersi in questo caso, per la Cassazione, data «l’assoluta estraneità» del suo comportamento ripetto alle mansioni. Sferrare un pugno con lesioni gravissime, infatti, precisa la Cassazione, è un comportamento estraneo alle mansioni del portiere, anche se il fatto si è svolto a seguito di un controllo che rientrava, questo sì, tra le mansioni ordinarie. L’aggressione, infatti, avrebbe potuto svolgersi« in qualunque altra circostanza» e per questo la responabilità dell’amministratore e del condominio ai sensi dell’aticolo 2049 del Codice civile è da escludersi.

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