Sulle ferie del portiere decide l’assemblea
Il periodo annuale di ferie per i portieri è stabilito in ventisei giorni lavorativi, con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali, infrasettimanali e del santo patrono.
In base a quanto stabilito dal ccnl di riferimento il lavoratore ha la facoltà di decidere la collocazione temporale della metà del periodo di ferie da scegliere tra il primo settembre ed il 30 giugno successivo, con esclusione del periodo dal venti dicembre al dieci gennaio.
La scelta deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di ferie individuato. Per la rimanente metà del periodo di ferie, ed in caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, spetta all'amministratore comunicare al portiere il periodo di ferie, almeno tre mesi prima della relativa fruizione.
Eccezioni a tali regole generali disposte dal ccnl potrebbero risultare astrattamente legittime soltanto in virtù di una pattuizione intervenuta con il consenso del condominio, che è l'effettivo datore di lavoro del portiere, che si deve esprimere tramite l'assemblea dei condòmini (cfr., sull'argomento, Tribunale di Roma, sez. II lav., 11 luglio 2012).
Salvo ulteriori elementi, allo stato non rinvenibili dal solo quesito dato, si ritiene in via meramente generale ed astratta che è l'assemblea dei condòmini l'organo legittimato a derogare, in senso più favorevole, alle regole generali predisposte dal ccnl.
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