Condominio

SPORTELLO MEDIAZIONE - 10. Domanda di mediazione, forma e contenuto

di Federico Ciaccafava


Il contenuto della domanda di mediazione, la quale assume la forma di una istanza scritta, è previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010. In forza di tale disposizione, l'istanza deve indicare “l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”. Soffermiamoci pertanto sui requisiti di forma e contenuto che il dettato normativo prescrive come indefettibili in sede di redazione dell'istanza di mediazione.
Per quanto riguarda l'organismo, la scelta operata dalla parte è sostanzialmente libera e discrezionale. Pertanto, pur con il vincolo imposto dalla legge di adire un organismo tra quelli accreditati presso il Ministero della giustizia, la parte interessata potrà rivolgersi liberamente all'organismo che, anche in ragione della specificità della fattispecie litigiosa, appare maggiormente confacente e funzionale a soddisfare i propri interessi. L'unico limite che pone il legislatore è indotto dalla introduzione del criterio di competenza territoriale. Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010, l'organismo che si intende adire deve essere prescelto “nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”. La scelta dell'organismo determina l'accettazione del regolamento, delle indennità e della nomina del mediatore, tra quello ad esso iscritti, che sarà disposta dal responsabile dell'ente: questi designa un mediatore e fissa l'incontro tra le parti non oltre trenta giorni dopo il deposito dell'istanza. Altro limite posto alla parte nella scelta dell'organismo di mediazione opera in riferimento alla mediazione c.d. concordata. In tale ipotesi, infatti, la domanda di mediazione è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola contenuta nel contratto stipulato tra le parti, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio della competenza degli organismi. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto (art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 28/2010).
Passando ad esaminare il secondo requisito, l'istanza di mediazione, come anticipato, deve indicare “le parti”. Sotto tale aspetto, pur essendo il procedimento di mediazione ed il regime degli atti in cui lo stesso si compendia governati dal principio di libertà delle forme, è indubbio che in sede di redazione dell'istanza non ci si possa limitare ad una mera e generica indicazione delle parti, ma debba procedersi ad una puntuale specificazione delle loro generalità. Come osservato, militano in tal senso esigenze di tutela della parte chiamata, di funzionalità del procedimento – si pensi, per esempio, alla necessità della segreteria dell'organismo di conoscere i recapiti della parte resistente per comunicarle la domanda di mediazione – nonché di corretta individuazione del diritto fatto valere nella sede mediatizia. Tali generalità possono essere tratte del disposto dell'art. 163 cod. proc. civ.: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, codice fiscale; e, se si tratta di enti, società o altre persone giuridiche, la denominazione o la ditta con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (Impagnatiello G.). In punto di integrità del contraddittorio, pur nel silenzio del D.lgs. n. 28/2010, parte della dottrina, prendendo posizione su di un tema del procedimento che presenta indubbi profili critici, non ha mancato di evidenziare che, nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, la mediazione debba essere esperita nei confronti di tutti i litisconsorti a pena di improcedibilità. Infatti, come la pluralità di parti impone nel processo il contraddittorio integro, così deve realizzarsi nel procedimento di mediazione, essendo necessario il coinvolgimento di tutte le parti che dovrebbero essere convenute in giudizio (Vasapollo V.).
Infine, come anticipato, la domanda di mediazione deve indicare anche “l'oggetto e le ragioni della pretesa”. Sotto tale profilo contenutistico, pur assumendo l'istanza di mediazione evidenti elementi di raccordo analogico con l'atto di citazione, si ritiene che la domanda di mediazione non debba replicarne pedissequamente il contenuto sulla falsariga di quanto prescritto dagli artt. 125 e 163 cod. proc. civ. né che una eventuale incompletezza la assoggetti al regime di invalidità degli atti processuali di parte a norma dell'art. 164 cod. proc. civ. (Masoni R.). Tanto premesso, pur ribadendosi che l'istanza compositiva non debba rivestire il tecnicismo e la specificità proprie della domanda introduttiva del giudizio contenzioso, è innegabile che il regime di obbligatorietà della mediazione imposto dal legislatore rende comunque inevitabile una certa “processualizzazione” della istanza medesima: e ciò, come osservato, proprio in vista della verifica che il giudice adito dopo l'eventuale fallimento del tentativo dovrà necessariamente compiere sull'identità dell'oggetto della domanda di mediazione e dell'oggetto della domanda giudiziale, al fine di ritenere integrata e soddisfatta la condizione di procedibilità (Cuomo Ulloa F.).
Infine, due brevi postille a corredo di quanto esposto. In primo luogo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, la domanda di mediazione deve altresì indicare il “valore della lite” a norma del codice di rito: tale indicazione si rivela infatti decisiva ai fini della determinazione dell'importo della indennità di mediazione. Infine, è opportuno precisare che, al fine di una esatta individuazione del concreto contenuto della domanda di mediazione, non è sufficiente limitarsi al solo articolato normativo declinato dal legislatore. Infatti, le norme del D.lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010 devono necessariamente essere integrate dalle disposizioni contenute nel regolamento dell'organismo di mediazione adito, atteso che al procedimento di mediazione si applica, per espresso rinvio normativo, proprio il regolamento dell'organismo scelto dalle parti (art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©