Condominio

No alla delimitazione dei box auto se la delibera non è chiara

di Francesco Machina Grifeo

Una cosa è prevedere una recinzione degli spazi condominiali altra delimitare con dei muretti divisori l'accesso ai singoli box. Così come vi è differenza tra il conferimento di un incarico di progettazione ad un architetto e la prova che esso abbia effettivamente avuto il via libera da parte dell'assemblea. La Corte di cassazione, con la sentenza 11427/2016, depositata il 1° giugno 2016, rimandando alle regole del codice civile in materia di volontà dei contraenti, ha espresso un forte richiamo al dato letterale nelle interpretazioni delle delibere condominiali, scrivendo un mini decalogo dei canoni ermeneutici da seguire.
La vicenda parte dalla citazione in giudizio del proprio condominio da parte di due condomini i quali lamentavano «la minore comodità d'uso e funzionalità dell'area condominiale di manovra antistante i garage condominiali rispetto al preesistente stato dei luoghi» per via «dell'illegittima recinzione realizzata dal condominio, di cui chiedevano la condanna alla rimessione in pristino e al risarcimento dei danni». Il tribunale tuttavia aveva respinto la domanda ritenendo, anche sulla base della deposizione dell'amministratore, che «per recinzione si intendeva anche la ripartizione delle aree condominiali antistanti i garage». Sicché il contenuto dei lavori era conforme alle delibere adottate, e la volontà degli attori «era cristallizzata nel voto favorevole ai lavori».
Per i ricorrenti, invece, la decisione non era adeguatamente motivata né riguardo al contenuto dei lavori né sulla presunta approvazione del progetto, in realtà mai avvenuta. Doglianze accolte dalla Suprema corte secondo cui la motivazione di merito viola il canone ermeneutico dell'articolo 1362, 1° comma c.c., «perché non opera alcuna previa interpretazione letterale delle delibere che richiama». E per di più «lì dove ne cita parzialmente il contenuto lascia intendere che l'assemblea stabilì di incaricare un progettista, non anche che approvò il progetto una volta redatto». Non solo, sempre la decisione impugnata, effettua un'interpretazione «extratestuale delle delibere mediante la testimonianza dell'allora amministratore del condominio, senza aver prima dimostrato l'insufficienza del criterio letterale». Non spiega, poi, come mai «recingere l'area comune equivalesse nell'intento dei condomini a suddividerla in porzioni fisicamente delimitate, che essendo cosa oggettivamente diversa avrebbe richiesto una spiegazione più perspicua». Infine, dimostra la volontà dei condomini «in base a quanto effettivamente realizzato, come se l'esistenza - di per sé incontroversa - delle opere in questione fosse essa stessa prova della loro conformità a delibere condominiali adottate ancor prima della redazione del progetto».
In definitiva, si tratta di una bocciatura su tutti i fronti del ragionamento del tribunale che «confonde il fatto controverso (la previa approvazione) con il fatto pacifico (le opere eseguite)».
Così, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, i giudici di Piazza Cavour hanno affermato il principio per cui: «le delibere assembleari del condominio devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti c.c., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto, che impone all'interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante anziché nessun effetto o un significato meramente programmatico».
Da: Fossati Saverio
Inviato: mercoledì 1 giugno 2016 15.45
A: Machina Grifeo Francesco
Oggetto: R:

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