Condominio

La fornitura d’acqua è servizio comune anche per le villette

di Enrico Morello

Le spese di fornitura dell’acqua potabile, anche a vantaggio di edifici e proprietà singole, quali villette a schiera, che abbiano parti o servizi comuni, sono da ritenersi quali spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale: andranno quindi ripartite (ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile) in base alle risultanze dei contatori installati nelle singole unità o, in assenza dei contatori, in applicazione dei rispettivi millesimi. Per le queste spese non si applicherà la norma di cui all’articolo 1110 del Codice civile, che stabilisce che i comunisti possono chiedere il rimborso delle spese effettuate per la cosa comune solo qualora esse siano necessarie «per il mantenimento e l’integrità del bene», e non solamente (come nel caso delle somministrazioni d’acqua) per il suo migliore utilizzo.

Per quanto riguarda le spese relative alla conservazione e al godimento del piazzale comune (concernenti la pulizia dei cassonetti e del giardino), inoltre, essendo necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune, l’obbligo di contribuirvi per i partecipanti sorge dalla legge quali obbligazioni propter rem, e non richiede la deliberazione della maggioranza prevista dagli articoli 1105 e 1108 del Codice civile.

Questi i principi espressi dalla Cassazione civile 10864/2016 (relatore Antonio Scarpa) nel decidere in merito ad una domanda di pagamento formulata da un condominio nei confronti dei proprietari di un’unità abitativa separata (che con il condominio condivideva un cortile il contatore dell’acqua) relative al consumo di acqua potabile ed alcuni costi per la manutenzione del piazzale.

L’articolo 1110 del Codice civile, infatti, secondo la Corte suprema, prevede che vengano rimborsate solo le spese che siano necessarie per mantenere l’integrità della parte comune, e non il suo semplice migliore utilizzo come era avvenuto nel caso in oggetto.

La domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un unità immobiliare di proprietà esclusiva, conseguenti alla ripartizione interna del consumo unitario del complesso immobiliare fatturato dall’ente erogatore, esula dall’ambito di operatività dell’articolo 1110 del Codice civile, che appunto si riferisce alle spese non “utili” al godimento del bene ma necessarie per la sua stessa conservazione.

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