Condominio

Lavoro accessorio nel condominio, come utilizzare i voucher

di Pietro Gremigni

L'estensione dell'utilizzo dei voucher legati al ricorso al lavoro accessorio sta assumendo dimensioni notevoli anche al di là delle intenzioni del legislatore, che tuttavia, sia con la riforma del 2012 (legge 92/2012), sia con quella del 2015 (D.Lgs. 81/2015), ha sostanzialmente liberalizzato questa tipologia lavorativa. Per questo il Ministero del lavoro e l'Inps hanno da ultimo cercato di introdurre dei vincoli più stringenti non tanto nei presupposti, quanto nelle modalità procedimentali per acquisire i buoni. In particolare il Ministero del lavoro ha annunciato una disposizione che verrà approvata a breve per rendere perfettamente tracciabili i voucher in modo da evitare possibili abusi. In questo intervento cercheremo di capire come applicare la disciplina generale dei voucher alle specificità del condominio e del settore edile.
Dal 18 luglio 2012 sono mutati i criteri per definire il lavoro occasionale accessorio a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012. Con l'emanazione del D.Lgs. 81/2015 di riordino delle tipologie contrattuali, la disciplina del lavoro accessorio è stata confermata, salvo alcuni cambiamenti legati soprattutto alla procedura.
Il lavoro accessorio non è un rapporto di lavoro né subordinato, né autonomo, ma una semplice attività lavorativa il cui carattere occasionale è definito dall'entità del compenso erogato al lavoratore.
A livello generale e salvo le particolarità del settore agricolo, il lavoro accessorio è caratterizzato dalle seguenti specificità (Min. lavoro, nota 22 dicembre 2015):
1.presenta un ambito di applicazione generalmente limitato al solo valore economico delle prestazioni;
2.l'unico contesto nel quale il legislatore ha vietato espressamente l'utilizzo di voucher è l'”esecuzione di appalti di opere o servizi” (cfr. art. 48, comma 6, del D.Lgs. 81/2015), con esclusione di ipotesi specifiche che dovranno essere individuate in apposito decreto ministeriale, a oggi non ancora emanato.
Limiti economici
Devono intendersi accessorie le prestazioni di lavoro purché rientrino in entrambi i seguenti limiti di tipo economico:
a favore del lavoratore in misura massima pari a € 7.000 netti (nel corso dell'anno civile, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre), con riferimento alla totalità dei committenti (il lavoratore può sommare più committenti, purché nell'anno civile non percepisca più di € 7.000, pari a € 9.333 lordi corrispondenti al valore facciale di ogni buono corrispondente a € 10);
nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative in oggetto possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a € 2.020 netti, rivalutati annualmente (ogni committente può erogare buoni di lavoro accessorio solo nel limite di € 2.020 annui sempre per anno civile pari a € 2.693 lordi).
Col recente messaggio dell'INPS 8628 del 2 febbraio 2016, è stato chiarito ufficialmente che il condominio rientra nella prima categoria, cioè dei soggetti non imprenditori, con la conseguenza che ogni condominio potrà erogare a ogni singolo lavoratore voucher per un complessivo valore di € 7.000 netti all'anno. Qualora il lavoratore abbia intrattenuto precedenti rapporti di lavoro accessorio, non potrà superare il limite di € 7.000 nei confronti del condominio che lo abbia ingaggiato successivamente (si vedano le tabelle 1 e 2).
Lavoratori interessati
Il lavoro accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.
Per i percettori di trattamenti di sostegno (CIG, CIG in deroga, disoccupazione/NASPI, mobilità), il limite in capo al lavoratore è di € 3.000.
Per il committente come il condominio questa particolarità incide relativamente, in quanto riguarda il lavoratore che potrà percepire fino a € 3.000 (netti) di voucher potendoli cumulare interamente con il trattamento di sostegno in corso senza fare alcuna comunicazione all'INPS.
Al di sopra di questa somma e fino a € 7.000 scatta l'incumulabilità parziale coi predetti trattamenti e l'obbligo del lavoratore di comunicare la circostanza all'INPS. In tutto questo il condominio deve solo verificare di non superare la soglia di € 7.000.
Voucher
Il buono erogato al lavoratore come corrispettivo della prestazione è fissato in € 10 orari, in attesa del decreto che lo stabilisca in relazione a determinati parametri retributivi, decreto ancora non emanato.
Dal valore nominale del buono sono confermate le attuali trattenute pari al 13% del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7% del valore nominale del buono, più l'importo autorizzato dal decreto ministeriale per il compenso del concessionario.
Pertanto il limite minimo per voucher è di € 10 corrispondenti a un'ora di lavoro.
Il valore nominale è comprensivo dei contributi alla gestione separata INPS (13%), INAIL (7%) e quota per la gestione del servizio (5%).
Pertanto i predetti valori sono da considerare al netto delle trattenute e quindi gli € 7.000 sono (lordi) € 9.333 e gli € 2.020 sono (lordi) € 2.693.
Aspetti specifici per il condominio
Oltre a quello già detto, segnaliamo alcuni aspetti particolari che potrebbero realizzarsi nei rapporti di lavoro all'interno del condominio.
Innanzi tutto qualsiasi prestazione lavorativa potrebbe essere acquisita tramite i voucher, soprattutto per la gestione delle pulizie o di piccola manutenzione, salvo i seguenti casi:
- quando il condominio si rivolge a imprese specializzate dando in appalto il servizio: i lavoratori impiegati sono alle dipendenze o in rapporto con l'impresa appaltatrice;
- per il rapporto di portierato, perché in questo caso si tratta di una tipica prestazione di lavoro subordinato disciplinata dalla legge e dal contratto collettivo.
Riteniamo possibile anche ricorrere ai voucher per acquisire prestazioni specialistiche, purché il lavoratore abbia i titoli di specializzazione richiesti soprattutto in funzione dell'obbligo in materia di sicurezza (art. 26 del D.Lgs. 81/2008) di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. L'importante è che il lavoratore abbia i titoli richiesti dalla tipica attività, dopo di che il condominio può ricorrere al pagamento coi voucher, anche se è preferibile ricorrere all'instaurazione di rapporti autonomi o di appalto.
Voucher e appalti
L'utilizzo del lavoro accessorio negli appalti e in particolare nel settore edile rappresenta uno degli aspetti di più complessa realizzazione, dato che la maggior parte delle attività commissionate dal condominio a terzi sono svolte tramite appalto o subappalto, in presenza dei quali non è ammissibile l'utilizzo dei voucher, come già specificato.
Si deve trattare di contratti di appalto e quindi contratti diretti a rendere un servizio o un'opera. Ciò dovrebbe escludere dal suo ambito i contratti di semplice fornitura di materiali, rispetto ai quali l'impresa fornitrice potrebbe avvalersi di lavoratori accessori pagati coi voucher.
Facciamo due esempi sempre legati all'ambito condominiale:
1)la costruzione di un manufatto all'interno del condominio da parte di un'impresa edile che si avvale di operai o muratori fa sì che l'impresa non possa ricorrere a lavoratori accessori per svolgere le predette attività. Va detto che la questione interessa l'impresa appaltatrice e non il condominio estraneo ai rapporti contrattuali tra appaltatore e lavoratori;
2)al di fuori del settore edile, se un'impresa floricoltrice ha assunto l'impegno di rifornire il condominio con piante e decorazioni floreali, la fornitura del materiale potrà essere affidata dall'impresa a un lavoratore anche attraverso il pagamento coi voucher, proprio perché non siamo nell'ambito di un appalto di opera, ma di fornitura di materiale.
Un altro caso in cui dovrebbe essere escluso il divieto è quello del lavoratore autonomo che, in base all'art. 2222 cod. civ., stipuli un contratto d'opera per realizzare lavori anche nell'ambito di un cantiere, quali quelli di verniciatura, decorazione ecc. In questo caso il lavoratore autonomo, che non opera nell'ambito di un appalto, potrebbe reclutare lavoratori accessori.
Il ricorso del condominio al servizio di pulizie esterno con un singolo lavoratore potrebbe essere realizzato tramite i voucher, come già detto, nel rispetto dei limiti economici, anche se il rapporto dovesse di fatto integrare gli estremi della subordinazione.
Riteniamo infine che il divieto di ricorrere al lavoro accessorio riguardi anche gli appalti nei quali il committente è un privato, per esempio, per lavori di ristrutturazione nell'appartamento, quando l'appaltatore è un'impresa con una propria organizzazione di mezzi e personale.
Al contrario, quando, nei lavori privati edili, il committente persona fisica si avvale di un lavoratore autonomo con contratto d'opera, è ammissibile che quest'ultimo ingaggi un lavoratore accessorio, pagandolo coi voucher.
Adempimenti
Il sistema di pagamento tramite i voucher si basa in sintesi sui seguenti passaggi:
1)il committente acquista i voucher, che possono essere cartacei tramite gli intermediari autorizzati (per esempio, INPS o tabaccai), oppure telematici (card INPS);
2)prima dell'instaurazione del rapporto, il committente deve inviare una comunicazione preventiva all'INPS e a regime alla DTL;
3)il committente paga il lavoratore corrispondendogli i voucher cartacei, che potranno essere riscossi alle Poste, oppure attraverso la card INPS.
Per la procedura telematica INPS si veda la tabella 3
Egli riceve poi la carta INPS, su cui verranno accreditate le somme, previa attivazione presso un ufficio postale con un minimo di accredito pari a € 5.
Il tutto entro un mese circa.
Con il recente messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016, l'INPS ha esteso al legale rappresentante di una persona giuridica la possibilità di un accesso diretto nel sito dell'INPS per l'acquisto dei voucher.
Le persone giuridiche committenti di lavoro accessorio potranno accedere direttamente alle funzionalità tramite il legale rappresentante, che potrebbe essere, nel caso del condominio, lo stesso amministratore. Quest'ultimo, dotato di PIN, entrerà come committente e dovrà indicare se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda.
In quest'ultimo caso deve obbligatoriamente inserire la partita IVA dell'azienda per la quale vuole operare e facoltativamente la matricola aziendale.

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