Fondo copertura debiti condominiali, le regole di costituzione
Il fondo per la copertura degli ammanchi derivanti dai condòmini morosi viene, in molti casi, costituito dai condòmini in regola con i pagamenti in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione. Si rileva però che ai fini della costituzione di un fondo di tal specie risulta necessaria la volontà unanime dei condòmini in regola con i pagamenti. Unica eccezione che possa consentire una deliberazione a maggioranza del fondo cassa è stata rinvenuta in situazioni in cui il condominio versi in una effettiva ed improrogabile urgenza che potrebbe determinare un danno rilevante per il condominio (cfr. Cass. sent. n. 3463/1975, n. 13631/2001; n. 9083/2014).
Qualora la decisione venga presa con l'unanimità dei condòmini, questi ultimi ben potrebbero astrattamente scegliere di ripartire la relativa spesa in parti uguali, anche in considerazione delle concrete caratteristiche del fabbricato e dei diversi immobili.