L'esperto rispondeCondominio

Agevolazioni per la fornitura di metano da riscaldamento

di Raffaele Cusmai

La domanda

Si chiede di conoscere le eventuali agevolazioni IVA sulla fornitura di metano da riscaldamento per un Condominio e se le eventuali agevolazioni sono applicabili anche se il Condominio ha stipulato un contratto di servizio energia.

Con la risoluzione n. 108 del 15 ottobre 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla portata applicativa della disposizione normativa di cui al n. 127 bis della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, per la somministrazione di gas metano usato per usi civili, con specifico riferimento alla somministrazione nei confronti di condomini e cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato. Per i condomini che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo, è stato precisato che il limite di 480 metri cubi annui, stabilito ai fini della fruizione dell'aliquota del 10 per cento, di cui al citato n. 127 bis, va riferito alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono il condominio. Di conseguenza, il limite di 480 m.c. deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento risulti allacciato all'impianto centralizzato. Detto principio deve però essere applicato in modo da escludere la possibile duplicazione di detto beneficio, pena la violazione della disciplina comunitaria di riferimento. A tal fine, il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento risulta allacciato a quello centralizzato, da moltiplicare per il limite dei 480 m.c., deve essere assunto al netto di quelle unità immobiliari che fruiscano contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano destinato come combustibile per usi civili, per il quale risulta già applicabile l'aliquota prevista dal n. 127 bis in commento (cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 112/E, del 22 ottobre 2010). Il contratto di servizio energia risulta invece disciplinato dall'art. 1, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 412/93 e, si evidenzia, come anche per tale tipo di fornitura risulta applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento.

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