Condominio

Da giardino condominiale a spazio di manovra per le auto: non è innovazione

di Matteo Rezzonico e Marco Panzarella

Trasformare un giardino condominiale in spazio di manovra per le auto, costruendo una recinzione e abbattendo due alberi, non costituisce un'innovazione e neppure prefigura un mutamento di destinazione d'uso della cosa comune. È quindi da ritenere legittima la delibera dell'assemblea approvata con il quorum previsto dall'art. 1136, comma 2, del Codice civile, ossia il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio. È quanto stabilito dal Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 79 del 2 febbraio 2016, che ha dichiarato valida la delibera impugnata da un condomino, secondo cui l'intervento in questione, configurando un cambiamento di destinazione d'uso, per essere approvato necessitava della maggioranza indicata nell'art. 1117-ter del Codice civile, vale a dire un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio. E anche la decisione di abbattere i due pini, insiste l'attore, riguardando un bene comune, doveva essere adottata all'unanimità.
Nel motivare la propria decisione, il giudice ha innanzitutto puntualizzato che «la chiusura dello scoperto condominiale attraverso la collocazione di recinzioni o di altre opere non costituisce un'innovazione in senso tecnico, in quanto attinente all'uso della cosa comune e alla sua regolamentazione». Quindi, a proposito del mutamento della destinazione d'uso ipotizzato dal condomino, ha richiamato la sentenza n. 4340 del 21 febbraio 2013 della Suprema Corte, secondo cui «non ha ad oggetto un'innovazione, e non richiede, pertanto, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, la deliberazione dell'assemblea con cui sia disposta l'apposizione di cancelli all'ingresso dell'area condominiale, al fine di disciplinare il transito pedonale e veicolare ed impedire l'ingresso indiscriminato di estranei, attenendo essa all'uso ed alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini». Il richiamo all'art. 1117-ter del Codice civile, ha specificato il Tribunale, non è inoltre pertinente in quanto i lavori si limitano alla posa sul terreno di piastre in ghiaino lavato «finalizzate a meglio delimitare i percorsi carrai e pedonali» e che quindi non alterano la struttura materiale e funzionale dello scoperto verde.
Per quanto riguarda invece l'abbattimento dei pini, sostituiti da due piante di leccio, il giudice ha evidenziato che gli alberi non presentassero «particolari profili di pregio apparendo invece senz'altro fungibili» e pertanto la loro eliminazione era da considerarsi «strumentale al miglioramento della circolazione all'interno dello scoperto condominiale e alla fruizione dello spazio comune». Infine, come sottolinea il giudice ribadendo la validità della delibera «il condomino non ha neppure allegato l'esistenza di pregiudizi estetici ovvero funzionali conseguenti all'abbattimento dei due pini, non consentendo al Tribunale di apprezzare i profili di illegittimità di tale abbattimento, limitandosi invece l'attore a censurare genericamente l'abbattimento dei due alberi».

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