L'esperto rispondeCondominio

Piscina condominiale, opportuna la presenza di un bagnino

di Raffaele Cusmai

La domanda

L’amministratore di condominio ha assunto un bagnino per sorvegliare la piscina condominiale durante il periodo estivo. Si chiede se in una piscina privata, destinata solo ai condòmini, sia obbligatoria la presenza di un bagnino e se le spese relative alla sua retribuzione debbano essere ripartite solo tra gli utenti o anche tra i condòmini che non usano la piscina, come i proprietari delle attività commerciali.

Qualora ne ricorrano le condizioni l'amministratore risponde, in solido con il condominio, dei possibili danni cagionati dai beni comuni (cfr. Cass. 25251/2008). In qualità di custode infatti, l'amministratore risponde ex articolo 2051 del codice civile e, nei casi più gravi, anche penalmente ex articolo 40 del codice penale. In alcuni casi il regolamento di condominio non prevede espressamente la sorveglianza della piscina anche se le piscine condominiali, al pari di quelle pubbliche, presentano analoghi caratteri di pericolosità. A differenza delle piscine pubbliche, il legislatore nazionale non ha previsto una normativa specifica per le piscine private. Si evidenzia infatti la sola presenza dell'accordo del 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, in cui sono stati definiti i principi generali ed i livelli minimi di sicurezza da rispettare, spettando però poi alle singole regioni emanare le specifiche norme di attuazione. Posto che non risulta dato sapere la regione di riferimento, si rileva che non tutte le regioni hanno recepito detto accordo con apposite delibere della giunta. Data la responsabilità dell'amministratore nella custodia dei beni comuni si rileva però che, anche laddove non risulti espressamente stabilito da norme regionali, la presenza di un bagnino risulta pur sempre opportuna, specie in relazione al numero dei condomini e alla possibilità che alla piscina abbiano accesso soggetti terzi. Quanto alla ripartizione delle spese per la retribuzione del bagnino, si rileva come il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1123 del codice civile sanciscono un generale principio di proporzionalità nella contribuzione alle spese per i beni comuni fruibili in misura diversa o soltanto da una parte dei condomini. Laddove quindi le attività commerciali presenti nel condominio non abbiano in alcun modo accesso alla piscina, e salvo diversamente sia stabilito dal regolamento condominiale, le stesse non devono partecipare alle spese per la retribuzione del bagnino.

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