L'esperto rispondeCondominio

L’impianto antincendio nel seminterrato lo paga il proprietario

di Raffaele Cusmai

La domanda

Si richiede come devono essere ripartite le spese sostente per l'adeguamento alle norme antincendio dei locali che si trovano nel piano interrato e se le stesse gravano anche sui proprietari di cantine e/o depositi.

Il secondo comma dell'art. 1123 del codice civile prevede un criterio di proporzionalità rispetto alla ripartizione di spese sostenute per opere destinate a servire i condomini in misura diversa. In merito alle spese in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare come «(...) il fatto che le porte tagliafuoco e l'impianto di ventilazione dei box siano stati installati nella parte del piano seminterrato sulla quale si aprono le autorimesse di proprietà esclusiva di alcuni condomini, parte ritenuta comune dal regolamento condominiale, se consente di affermare che le spese relative alle opere poste in essere sono attinenti a cosa comune, non comporta che esse debbano essere sopportate pro quota da tutti i condomini» (cfr. Cassazione 7077/1995). Deve quindi ritenersi escluso dal contributo di tali spese il condòmino che non utilizza i locali che devono essere adeguati alle norme antincendio. Come ancor più chiaramente precisato dalla stessa Cassazione, la circostanza «che le opere poste in essere nei locali garage, oltre ad esplicare una funzione di prevenzione e di sicurezza a favore dei condomini che utilizzano i garage, in quanto costituiscono un ostacolo alla diffusione degli incendi, indirettamente servano anche agli altri condomini, non influisce sul criterio di ripartizione delle spese che l'art. 1223, comma 2, c.c. pone solo a carico di coloro che usano i locali fonte di pericolo» (cfr. Cassazione cit.). Salvo diversamente sia disposto dal regolamento condominiale, le spese per l'adeguamento del piano interrato alla normativa antincendio devono essere quindi ripartite fra i soli condòmini che utilizzano i locali ivi presenti.

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