L'esperto rispondeCondominio

Delibere per l’installazione di una stazione radio base sul tetto condominiale

di Raffaele Cusmai

La domanda

Un operatore propone di posizionare sul tetto del condominio un'infrastruttura porta antenne con relativa stazione radio base. Il condominio percepirà un canone d'affitto per la durata del contratto. Si richiede quale maggioranza risulti necessaria ai fini dell’autorizzazione assembleare.

In base al primo comma dell'art. 1120 c.c. i condomini con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136 c.c. possono disporre, fra le altre, di tutte le innovazioni dirette anche al “maggior rendimento delle cose comuni”. Tuttavia, l'ultimo comma della medesima norma dispone che sono vietate le innovazioni che, per quanto qui interessa, alterino il decoro architettonico o rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. In tal caso, ai fini dell'innovazione, risulta necessaria l'unanimità dei condòmini e non già la mera maggioranza, seppur qualificata, di cui al quinto comma dell'art. 1136 c.c. Ciò posto, si rileva come il condominio di specie percepirà dall'installazione de qua un canone di affitto per tutta la durata del contratto, anche se quest'ultima non è stata meglio specificata nel quesito. In merito, si rileva come il terzo comma dell'art. 1108 c.c., applicabile anche in materia di condominio in base al generale rinvio di cui all'art. 1139 c.c., dispone che è necessario il consenso unanime di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni ultranovennali. Sul punto si richiama una pronuncia della Cassazione secondo cui l'installazione di un'antenna di tal specie rappresenta in concreto la costituzione di un diritto reale sul fondo comune, per il quale l'art. 1108 richiede l'unanimità dei consensi (cfr. Cass. sent. n. 3865/93). In senso conforme si richiamano anche due sentenze della giurisprudenza di merito secondo cui l'installazione di una stazione radio base, che si possa qualificare quale un'innovazione, qualora determini una riduzione quantitativa dell'utilizzazione e del godimento anche di un solo condomino di una parte del bene condominiale o una modifica di destinazione funzionale della stessa, ovvero nel caso di specie la trasformazione della parte comune in un'unità produttiva destinata a servire un'attività commerciale estranea al carattere residenziale dell'edificio, necessita dell'unanimità dei consensi dei condomini, in difetto della quale la delibera deve considerarsi nulla (cfr. Trib. Milano, sent n. 12663 del 23.10.2002; Trib. Genova, sent. n. 1385 del 12.04.2006). Si segnala in merito anche un'ulteriore sentenza secondo cui il consenso unanime sarebbe giustificato dal fatto che l'installazione di specie determinerebbe una riduzione del valore di mercato dell'edificio e delle single unità che lo compongono (cfr. Trib. Bologna, ordinanza 8.03-28.06.2005). Per quanto esposto e considerato, ed in base alle attuali risultanze della giurisprudenza, si ritiene che ai fini dell'installazione de qua risulti necessario il previo consenso unanime di tutti i condomini.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©