L'esperto rispondeCondominio

Manutenzione dell’altana e ripartizione delle spese

di Raffaele Cusmai

La domanda

Si richiede come debbano essere ripartite le spese per la manutenzione della copertura di un'altana di proprietà di un condomino posizionata su una falda del tetto condominiale.

L'altana, anche definita come “belvedere”, è una struttura architettonica in legno costruita generalmente sulla parte più elevata dell'edificio ed ha la finalità di consentire una panoramica ed una visione di più ampio raggio. Alla struttura de qua si accede generalmente tramite un abbaino e si differenzia dalle terrazze e dai balconi in quanto non sporge rispetto alla struttura principale dell'edificio. In alcuni casi l'altana può anche sostituire il tetto ma, in linea generale, la sua costruzione risulta effettuata per il tramite dell'appoggio della struttura su di alcuni pilastri di sostegno installati sul tetto dell'edificio. In tal ultimo caso, salvo non sia diversamente disposto dal regolamento di condominio e/o che l'altana concorra a determinare un elemento qualificante il decoro architettonico dell'intero edificio, si ritiene che le spese per la manutenzione della struttura debbano essere poste ad esclusivo carico del relativo proprietario. Il secondo comma dell'art. 1123 c.c. dispone invero come qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese relative alla sua manutenzione debbono essere ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne, salvo diversa convenzione. Nel caso di specie, si rileva però come l'altana de qua sia non già un bene comune ma in proprietà ad un singolo condomino, risultando quindi non contestabile che il manufatto sia posto a mero servizio della proprietà esclusiva.
In base ai soli elementi forniti, e salvo ulteriori precisazioni in merito ad eventuali norme convenzionali ed alla reale conformazione della struttura de qua si rileva come, in linea generale ed astratta, qualora l'altana sia costruita in appoggio a dei pilastrini installati sul tetto dell'edificio condominiale le spese relative alla sua manutenzione debbano essere sostenute unicamente dal proprietario della struttura.

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