L'esperto rispondeCondominio

Revocato il mandato all’amministratore che non convoca l’assemblea

di Raffaele Cusmai

La domanda

L'amministratore del condominio è solito convocare l'assemblea ordinaria ogni due anni. Posto che la legge di riforma del condominio ha disposto che l'amministratore deve convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale entro centottanta giorni, si richiede se risulti possibile la contestazione del suo compenso.

Il novellato art. 1130 c.c. dispone che l'amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni. Tra le “gravi irregolarità” idonee a richiedere la revoca dell'amministratore “in ogni tempo” da parte dell'assemblea, con le maggioranze previste per la sua nomina o con le modalità previste dal regolamento di condominio, ovvero per disposizione dell'autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino, il legislatore ha espressamente previsto all'art. 1129 c.c. “l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale ed il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge”. Da quanto si espone nel quesito dato, si rileva che l'amministratore de quo non abbia convocato l'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale in quanto risulta “solito” convocare l'assemblea ogni due anni”. Si evidenzia come dai soli elementi a disposizione dello scrivente, a fronte della mancata convocazione dell'assemblea non risulti dato anche sapere se l'amministratore abbia o meno concretamente adempiuto gli obblighi inerenti la gestione del condominio. In buona sostanza, si ritiene come la mancata convocazione dell'assemblea risulti senz'altro un “grave motivo” idoneo alla revoca dell'amministratore in carica, mentre ai fini della contestazione del compenso sembra necessario accertare se ed in quale misura l'amministratore abbia concretamente curato gli interessi del condominio. Peraltro, qualora risulti che in conseguenza di eventuali inadempimenti a lui imputabili siano derivati dei danni al condominio, l'amministratore potrà essere chiamato a risponderne.
Per quanto esposto si ritiene, in via generale ed astratta, come i condomini siano legittimati a revocare l'amministratore che non convochi l'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale. Tuttavia si rileva anche che la mancata convocazione dell'assemblea di specie non risulta di per se sola sufficiente ai fini della verifica dei presupposti per una eventuale contestazione del compenso dovuto, qualora non venga dimostrato che l'amministratore non abbia posto in essere alcuna attività nell'interesse del condominio.

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