Condominio

Procura alle liti, devono essere riconoscibili le generalità dell’amministratore

di Paolo Accoti


Le generalità dell'amministratore che sottoscrive la procura alle liti devono essere desumibili dalla firma o dall'atto giudiziario. Nei giudizi in cui è parte il condominio, quale ente di gestione, deve essere identificabile o, comunque, correttamente manifestata l'identità di colui il quale sottoscrive la procura alle liti in qualità di amministratore.
Qualora emergano contradditorie informazioni in merito alle reali generalità del firmatario del mandato, non immediatamente risolvibili attraverso l'esame della firma, per l'incomprensibilità della stessa, eccezione sollevabile dalla controparte solo nella prima difesa, si determina una nullità relativa ex art. 157 c.p.c.
Tuttavia, stante appunto il regime di sanabilità delle nullità relative, nella prima difesa utile, è possibile chiarire quale sia l'effettivo nominativo dell'amministratore, ciò però in maniera chiara e non più rettificabile.
In mancanza, la procura alle liti risulterà invalida e, conseguentemente, l'atto giudiziario dovrà essere dichiarato inammissibile.
L'anzidetto principio, dettato specificamente per la materia condominiale, è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione, II Sezione Civile, nella sentenza n. 7406, pubblicata in data 14.04.2016 che, in parte ripercorre i principi già dettati dalle Sezioni Unite, in materia societaria.
Nel giudizio instaurato dal condominio nella sua interezza, nei confronti del partecipante alla comunione, quest'ultimo costituendosi in causa, eccepiva la nullità della procura speciale del ricorrente rilasciata per il giudizio di legittimità.
In particolare, evidenziava la divergenza esistente tra il cognome dell'amministratore del condominio indicato nell'intestazione dell'atto giudiziario con quella risultante dall'esame della procura speciale alle liti la cui sottoscrizione, peraltro, risulterebbe illeggibile.
La Suprema Corte, dà atto del mero in cui è incorsa parte ricorrente ma che, tuttavia, dalla lettura del controricorso, emergono chiaramente le corrette generalità dell'amministratore del condominio, non fosse altro perché parte convenuta, nella sintesi relativa al materiale probatorio raccolto nel giudizio di primo grado, si menzionano le dichiarazioni rese da tizio in sede di interrogatorio formale, espressamente qualificato come amministratore del condominio convenuto.
Ad ogni modo, continua la Corte richiamando l'illustre precedente delle Sezioni Unite (sent. 4810/2005), l'illeggibilità della firma apposta in calce o a margine del mandato alle liti, nel giudizio in cui è parte una società debitamente indicata con la sua denominazione, risulta irrilevante, sia quando il nome del firmatario risulta dal testo della procura stessa ovvero dalla certificazione dell'autografia del difensore o, ancora, dal corpo dell'atto, ma anche quando il nome del sottoscrittore risulta desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che consente l'identificazione dello stesso dall'esame dei documenti allegati agli atti del giudizio o dalle risultanze del registro delle imprese.
In assenza degli elementi sopra detti o nei casi in cui non si faccia riferimento alla funzione o carica rivestita, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si configura una nullità relativa – opponibile con la prima difesa a mente dell'art. 157 c.p.c., che impone alla parte istante di integrare nella prima replica le mancanze dell'atto introduttivo, con l'indicazione specifica e non più modificabile delle generalità del sottoscrittore dell'atto giudiziario.
Qualora difetti, risulti inadeguata o tardiva l'anzidetta richiesta di integrazione, si verifica invalidità insanabile della procura e l'inammissibilità dell'atto cui accede.
Continua la Suprema Corte, con specifico riferimento all'ente di gestione condominio, che risulta possibile affermare il principio per cui: “ove emergano delle contraddittorie indicazioni in ordine alle esatte generalità del sottoscrittore della procura, contraddittorietà non risolvibile mediante il riscontro con la firma, per l'incomprensibilità dei segni grafici utilizzati, a fronte della specifica eccezione sollevata dalla controparte, è data la possibilità nella prima difesa di poter chiarire quale sia l'effettivo nominativo del rappresentante”.
Avv. Paolo Accoti

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